E’ legittima la richiesta dell’Isvap alle compagnie assicuratrici di comunicare periodicamente ogni incidente stradale ma non sono legittime le sanzioni per ogni singola violazione contestata. Sono le motivazioni ‘tecniche’ con le quali il Tar del Lazio ha voluto disciplinare una vicenda che ha creato seri problemi alle compagnie assicuratrici italiane (31 quelle che hanno proposto ricorso), per molte delle quali erano state previste o inflitte sanzioni calcolate in una forbice tra i 20 milioni e i quasi due miliardi di euro.
In contestazione c’era il criterio adottato dall’Isvap per opporsi all’incompletezza dei dati offerti in merito ad ogni singolo incidente stradale. Nel maggio scorso, l’Istituto di vigilanza aveva contestato alle ricorrenti (tra queste, Alleanza Toro, Allianz, Antoniana Veneta, Generali, Cattolica, Fondiaria-Sai, Genialloyd, Groupama, Ina Assitalia, Reale Mutua, Sara) la trasmissione in modo erroneo o incompleto dei dati relativi a centinaia di incidenti, procedendo a sanzionarle per ciascuno dei dati incompleti forniti. Le ricorrenti hanno impugnato l’atto d’avvio dei procedimenti sanzionatori – secondo quanto si è appreso – non per contestare la sanzione ma per contestare la scelta dell’Isvap di considerare la violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi a ogni singolo sinistro come una ‘autonoma’ violazione suscettibile di una ‘autonoma’ sanzione.
Il Tar ha ritenuto fondati nel merito i ricorsi proposti, tra gli altri, con gli avvocati Antonio Lirosi, Stefano Gattamelata e Chiara Cacciavillani, sottolineando come il punto centrale della controversia fosse la valutazione ”della conformità o meno alla norma di legge e alla norma regolamentare – si legge nelle sentenze – dell’interpretazione data dall’Isvap, laddove sancisce che ciascun sinistro è da intendersi come l’oggetto di uno specifico obbligo di comunicazione la cui violazione è autonomamente sanzionata”. Il collegio ha ritenuto che occorra ”distinguere tra obbligo di segnalazione, che ha ad oggetto ogni singolo sinistro, e la previsione sanzionatoria, che invece afferisce all’omessa, incompleta o erronea comunicazione periodica” e che le norme previste ”escludono che l’interpretazione fornita dall’Isvap possa essere corretta”.
Fonte: ANSA