Il danno da rottura del rapporto parentale non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di vita diversa, la cui allegazione deve necessariamente concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico.
Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2011, n. 10527