Il soggetto che agisca in giudizio per chiedere “iure proprio” il risarcimento del danno subìto a seguito della
morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta un pregiudizio concernente un interesse giuridico diverso sia dal bene salute di cui è titolare e la cui tutela trova ratio nell’art. 32 Cost., sia dall’interesse all’integrità morale, la cui difesa si rinviene nell’art. 2 Cost. In tal senso, infatti, si rileva che l’interesse fatto valere attiene all’intangibile sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, nonché all’inviolabile libertà di piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana all’interno della famiglia, così come intesa e tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. Tale interesse di rilievo costituzionale, non avente natura economica, può essere oggetto di una riparazione ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione dell’art. 185 c.p. Di talché, è corretta la decisione del giudice con cui, da un lato, si è negato alla madre della vittima di un incidente stradale il risarcimento del danno biologico, stante l’assenza di un effettivo pregiudizio alla salute della medesima e, dall’altro lato, si è, invece, incluso nel danno non patrimoniale lo stato di prostrazione provato da quest’ultima per tale avvenimento luttuoso, provvedendo alla liquidazione del relativo risarcimento.
Cassazione civile, sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2557