Pagina a cura DI CHRISTINA FERIOZZI

Le disposizioni, gli obblighi e le connesse sanzioni in tema antiriciclaggio, ivi compresa, in particolare, l’applicazione delle stringenti previsioni relative alla «manovra Monti» sono operative a 360° a partire dallo scorso 1° febbraio. È proprio il caso di dire che di adempimenti ce n’è per tutti, considerato che i soggetti coinvolti sono non solo gli intermediari e i professionisti del settore fi – nanziario o quelli dell’ambito contabile, ma anche le imprese e i privati cittadini. Ecco chi deve fare cosa nel panorama delle problematiche collegate alla sanzionabilità delle transazioni di contanti e titoli al portatore oltre la soglia dei mille euro. Rapporti finanziari fra privati. Dallo scorso 6 dicembre 2011, con le modifi che apportate all’art. 49 del dlgs 231/07 a opera della cosiddetta «Manovra Monti» (dl 201/2011, conv. l. 22/12/2011, n. 214) è stata ulteriormente abbassata la soglia limite oltre la quale scatta la tracciabilità obbligatoria dei pagamenti. In pratica, sono stati così inibiti i pagamenti in contanti fra soggetti privati, in unica soluzione, a partire dai mille euro. Ma la riduzione della soglia si estende anche all’emissione di assegni liberi. Infatti, anche gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro dovranno avere, oltre che l’indicazione del nome e della ragione sociale del benefi ciario (in assenza della quale i titoli risulterebbero, di fatto, al portatore), anche la clausola di intrasferibilità. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari potranno, inoltre, essere richiesti senza clausola di intrasferibilità solo se inferiori a mille euro. In proposito, la stretta conseguente alla soglia dei mille euro non sembra del tutto immediatamente applicabile, e conseguentemente sanzionabile, in capo al soggetto privato che, nell’ambito dei suoi rapporti finanziari con altri soggetti privati, decida di movimentare valori maggiori del limite ammissibile, sia mediante un’unica transazione sia con più operazioni frazionate. Si pensi, infatti, al caso di due amici o parenti fra cui uno dei due decide di prestare due mila euro all’altro per esigenze contingenti e quest’ultimo decida di spendere tale cifra, sempre in contanti, per l’acquisto di generi alimentari, vestiario e anche per il pagamento di una bolletta utenza. Successivamente, il soggetto che ha ricevuto il prestito restituisce lo stesso in contanti in più rate, magari aggiungendo anche qualche euro di interesse. In tale situazione, data l’assenza di possibile riscontro cartolare o di movimentazioni di somme su conti correnti risulterà praticamente impossibile rilevare l’infrazione e applicare la sanzione. Non si capisce, poi, a carico di chi ricadrebbe l’onere di tale rilievo. Lo stesso dicasi per il padre che elargisce 1.200 euro al mese in contanti, affi nché il fi glio si sostenga agli studi svolti fuori città, o per il caso della pensionata che paga una prestazione di servizi per totali mille euro, svolta completamente in «nero» presso la propria abitazione. Rapporti banca-cittadino. A seguito del polverone sollevato da più parti, in particolare nei rapporti con le banche, per il ridimensionamento in contanti a mille euro, si era creato allarmismo in merito al fatto che non si potessero più prelevare o depositare somme in contanti dai conti correnti e che, nel caso di richieste in tal senso, l’istituto di credito avesse dovuto far compilare un apposito modello al cliente con cui evidenziare e giustifi care le ragioni dell’operazione. Tutto è stato successivamente chiarito a mezzo della circolare Abi dell’11 gennaio 2012 (richiamando quanto già evidenziato nella circ. Mef del 4/11/11), con la quale si precisa che la soglia di mille euro si applica esclusivamente ai trasferimenti di denaro tra privati cittadini e non ai versamenti e prelievi allo sportello. È pertanto pacifi ca l’effettuazione di prelevamenti e versamenti bancari in misura pari o superiore alla citata soglia senza incorrere nell’irrogazione di specifi che sanzioni, né dover evidenziare le ragioni dell’operazione, in confi gura trasferimento a terzi delle somme richiesto dall’art. 49 del dlgs 231/07, poiché la quantità di denaro in questione rimane a disposizione del medesimo soggetto. Da non dimenticare, tuttavia, che le banche sono tenute ad assolvere gli altri obblighi previsti dalle disposizioni antiriciclaggio. Laddove, infatti, le operazioni in contante si prefi – gurassero eccessivamente frequenti (per la stessa persona) e per importi particolarmente elevati la banca dovrà valutare se i comportamenti descritti possano eventualmente confi – gurare un’ipotesi di operazione sospetta da segnalare al Mef, ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto. Rapporti fra impresa e privato. Facendo riferimento alla soglia «off limit» dei mille euro in contanti o titoli al portatore, ipotizziamo quali potrebbero essere le situazioni pratiche più concretamente a rischio sanzionatorio nell’ambito della normale operatività quotidiana fra i privati e i soggetti con partita Iva. Per esempio, non è ammissibile lasciare un acconto in contanti di mille euro per l’ordinazione di un arredamento presso il negozio, come pure è irregolare pagare in contanti la parcella di totali 1.200 euro di un avvocato, o, ancora, costituisce violazione il pagare un soggiorno in hotel, per 1.500 euro complessivi in contanti direttamente presso la hall. Altresì non consentito, secondo il Mef (risposte giugno 2008), risulta il pagamento in contanti, benché frazionato, di un unico dividendo ultrasoglia corrisposto dalla società a un socio, anche qualora tali pagamenti venissero effettuati a distanza superiore dei sette giorni (art. 1, lett. m) del dlgs 231/07) in quanto tale frazionamento non deriva dal preventivo accordo fra soci e società ma da una decisione unilaterale di quest’ultima. Addirittura, possiamo evidenziare che pure il pagamento di una polizza assicurativa presso l’agenzia costituirebbe irregolarità se attuata in contanti oltresoglia, come anche il pagamento di imposte e/o sanzioni presso lo sportello di una esattoria. Difatti solo nei confronti di banche e Poste italiane viene espressamente prevista deroga al divieto. Il problema consiste nel fatto che, a seguito del superamento della soglia lecita, dovrebbe essere tanto l’operatore che riceve il pagamento a rifi utare di ricevere il contante, che colui che lo effettua a negare la possibilità di saldare con denaro. Ma da un punto di vista pratico il rischio concreto si paventa solo allorché tale transazione resti documentata esplicitamente in una contabilità o a seguito di un contratto scritto che contempli tali specifi ci pagamenti, affi nché, successivamente, a seguito del vaglio ad es. di un consulente tributario o di un Ced, o di una verifi ca della Guardia di Finanza, tale irregolarità possa essere riscontrata nei documenti. © Riproduzione riservata