L’esecutivo ha appena incluso in un decreto reale una disposizione che modifica il sistema di tassazione del settore bancario. La misura prevede un gettito aggiuntivo del 15% per gli istituti che acquisiranno entità creditizie, finanziarie o filiali di banche estere e poi ne elimineranno l’entità legale assorbendola con una fusione. La nuova normativa prevede inoltre che l’imposta abbia una durata iniziale di tre anni e che sia progressiva, basandosi sui margini di interesse e sulle commissioni di ogni istituto. Le aliquote saranno: 1% fino a 750 milioni di euro, 3,5% fino a 1.500 milioni, 4,8% fino a 3.000 milioni, 6% fino a 5.000 milioni e 7% per importi superiori ai 5.000 milioni.
Si è ormai estinto il diritto al risarcimento del danno che spetta ai congiunti del paziente morto per la trasfusione di sangue infetto: il termine non decorre dalla morte del danneggiato ma da quando è stata scoperta la malattia o risulta percepito il fatto che sia ascrivibile al contagio da trasfusione. E ciò perché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito comincia a decorrere non dal momento in cui l’evento pregiudizievole si verifica materialmente ma dal momento in cui diventa conoscibile il danno nella sua dimensione giuridica; un danno ingiusto, cioè, che non soltanto è oggettivamente percepibile all’esterno ma che può anche essere ricondotto, almeno in astratto, alla causa colposa o dolosa di un terzo. La Cassazione civile, sez. III, sentenza 31029 del 4/12/2024, accoglie il ricorso del Minsalute: la Suprema corte decide nel merito dichiarando prescritta la domanda di risarcimento proposta dai familiari della paziente. Sbagliano i giudici del merito quando ritengono non estinta l’azione proposta non in quanto eredi dai congiunti nei confronti del Ministero, ritenendo che il termine decorrerebbe dal decesso della danneggiata.