Nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, che definisce il Regolamento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione. Iniziamo a conoscerlo.
di Leandro Giacobbi
La norma primaria è l’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private che prevede dei “sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione”.
Il Regolamento (Decreto 6 novembre 2024, n. 215) si sviluppa in 14 articoli con i primi che definiscono la struttura e le competenze di questo nuovo organo, denominato “arbitro assicurativo”, ed una seconda parte che è dedicata a disciplinare il procedimento vero e proprio.
Innanzitutto, l’articolo 2 stabilisce che l’arbitro assicurativo è istituito presso l’IVASS e che le imprese e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari, con l’eccezione delle imprese e degli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana.
L’articolo 3, comma 3, statuisce le competenze dell’arbitro assicurativo che, in sintesi, riguardano quasi integralmente tutte le controversie derivanti dai contratti di assicurazione, comprese quelle inerenti all’attività di distribuzione assicurativa. Le esclusioni sono relative alle controversie per i sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada e quelle rimesse alla competenza della CONSAP.
Sempre l’articolo 3 sancisce il principio che le controversie avanti l’arbitro assicurativo sono esclusivamente documentali, e non si potranno espletare né perizie tecniche, né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali.
L’articolo 3, comma 4, precisa che all’arbitro assicurativo sarà possibile presentare una controversia inerente alla corresponsione di una somma di denaro, ma con i seguenti limiti:
- per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni:
- euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso;
- euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita;
- per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni:
- euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’articolo 11, comma 5;
- euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.
L’articolo 4 ne disciplina la composizione, prevedendo la possibilità che IVASS si avvalga di uno o più collegi in modo da garantire efficienza e tempestività nella definizione dei ricorsi.
Ciascun collegio sarà formato da 5 membri:
- dal presidente e due membri scelti dall’IVASS;
- da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale, ma la partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso.
- da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136 del codice del consumo e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti. Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso.
Il presidente rimane in carica cinque anni, mentre gli altri componenti tre anni. I componenti saranno scelti tra docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in Albi professionali con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni e dipendenti delle Autorità di vigilanza cessati dalle funzioni di vigilanza.
L’articolo 8 definisce le regole per poter avviare un ricorso all’arbitro assicurativo, precisando che, a pena di sua inammissibilità, il ricorso stesso deve essere preceduto da un reclamo presentato all’Impresa o all’Intermediario ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di reclami. Il ricorso all’arbitro assicurativo potrà essere proposto ricevuta la risposta sul reclamo e comunque entro dodici mesi dalla sua presentazione. Il ricorso sarà trasmesso esclusivamente in via telematica.
L’articolo 10 stabilisce la procedura del ricorso che ha termini perentori:
- entro 40 giorni dalla notifica del ricorso l’Impresa o l’Intermediario trasmette alla Segreteria la memoria di controdeduzioni;
- entro 5 giorni dal ricevimento la Segreteria trasmette la memoria al ricorrente;
- entro 20 giorni dalla ricezione il ricorrente può inviare una memoria di replica;
- entro 5 giorni dal ricevimento la Segreteria trasmette la memoria di replica all’Impresa o all’Intermediario;
- entro 20 giorni dalla ricezione l’Impresa o l’Intermediario può inviare una memoria di controreplica.
L’articolo 11 disciplina la fase decisoria, per cui il Collegio, una volta ricevuto dalla Segreteria il fascicolo completo, deve pronunciarsi a maggioranza entro 90 giorni e l’articolo prevede una sola proroga di ulteriori 90 giorni. La decisione del Collegio deve essere motivata e può presentare delle proposte conciliative.
L’articolo 12 definisce il termine di 30 giorni entro il quale l’Impresa o l’Intermediario danno esecuzione alla decisione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla Segreteria Tecnica la relativa documentazione.
L’articolo 13 precisa i tempi di attuazione per cui IVASS entro 4 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento deve mettere in atto tutte le attività per l’operatività dell’arbitro assicurativo. L’operatività dell’arbitro assicurativo sarà dichiarata dall’IVASS con proprio provvedimento da pubblicarsi sul proprio sito internet e, comunque, non oltre il termine di 5 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche ed attuative da realizzarsi nei 4 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.
L’entrata in vigore del Regolamento è il 24 gennaio 2025.
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