NORMATIVA

Autori: Laura Opilio e Filippo Profili
ASSINEWS 371 – Febbraio 2025

All’esito di un lungo iter è stato finalmente pubblicato in G.U. n. 6 del 9/1/2025, il decreto n. 215/2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) concernente il regolamento per le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo (nel prosieguo, il “Regolamento”): il c.d. arbitro assicurativo (AAS).

Come previsto dagli artt. 141, comma 7, del Codice del Consumo e 187-1 del CAP, la nuova procedura di ADR viene istituita presso l’IVASS e si pone quale obiettivo – tanto ambizioso quanto auspicato – quello di ridurre il contenzioso giudiziario in ambito assicurativo offrendo la possibilità di dirimere in modo rapido ed economico le controversie derivanti dagli small claims e non solo.

Nello specifico, il perimetro di competenza riconosciuto all’AAS è delineato all’art. 3 del Regolamento che può essere schematizzato come segue. Rientrano nella cognizione dell’AAS, le controversie:

  • derivanti da un contratto di assicurazione, aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento nell’ambito della distribuzione;
  • purché esclusivamente documentali, senza possibilità di esperimento di perizie tecniche e di assumere testimonianze;
  • non riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP o quelle inerenti ai grandi rischi;
  • il cui valore non superi i seguenti importi

a. per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita

(i) euro 300.000 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso;

(ii) euro 150.000 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo il paragrafo precedente, e i contratti degli altri rami vita;

b. per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni

(i) euro 2.500 se la controversia riguarda un’azione risarcitoria per responsabilità civile promossa da un terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile; su tali controversie, l’AAS si pronuncia secondo equità;

(ii) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.

Gli assicuratori e gli intermediari aderiscono all’AAS automaticamente, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto della sola iscrizione all’albo delle imprese assicurative, al RUI o ai relativi elenchi. Gli assicuratori ammessi ad operare in Italia in LPS e gli intermediari  iscritti nell’elenco annesso al RUI che non aderiscono all’arbitro assicurativo ne danno comunicazione all’IVASS, indicando un differente ADR al quale aderiscono o al quale sono sottoposti nel paese di origine nell’ambito della rete Fin.Net.

L’arbitro assicurativo decide avvalendosi di uno o più collegi, i cui componenti sono nominati dall’IVASS con proprio provvedimento. I collegi si compongono di 5 membri, di cui il presidente e due ulteriori nominati dall’IVASS ed i restanti due su designazione, rispettivamente, delle associazioni di categoria (assicuratori ed intermediati) e dal C.N.C.U. di cui all’art. 136 del Codice del consumo (nel caso di consumatori) o dalle associazioni di categoria (nel caso di non consumatori). In caso di necessità il collegio può riunirsi anche in videoconferenza.

Il procedimento si introduce con ricorso che, a pena di inammissibilità, è preceduto dalla presentazione di un reclamo all’assicuratore o all’intermediario che si pronunciano entro il termine di 45 giorni previsto dal reg. ISVAP n. 24/2008; in caso di riscontro tardivo o insoddisfacente, è quindi possibile avanzare il ricorso purché abbia il medesimo oggetto del reclamo anzidetto – salva la possibilità di formulare una richiesta risarcitoria correlata allo stesso – e non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione di quest’ultimo. Il ricorso è presentato personalmente (non è quindi obbligatoria l’assistenza di un avvocato), da un soggetto munito di procura o da un’associazione dei consumatori (cui aderisca il ricorrente) e trasmesso, insieme alla documentazione allegata, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nelle disposizioni che verranno adottate dall’IVASS; la segreteria tecnica si occupa successivamente di notificare il ricorso all’assicuratore e/o all’intermediario. Dalla notifica decorre il termine di 45 giorni entro il quale questi ultimi possono presentare una memoria contenente le proprie controdeduzioni e la documentazione a supporto che la segreteria tecnica, a sua volta, inoltra al ricorrente il quale può procedere al deposito di una memoria di replica entro 20 giorni dalla ricezione a cui può seguire infine una memoria di controdeduzione dell’assicuratore e/o dell’intermediario entro il medesimo termine. Formato il fascicolo, la segreteria tecnica lo trasmette al collegio che decide entro il termine di 90 giorni, prorogabile una sola volta per il medesimo periodo se la complessità della vicenda lo richiede. Inoltre, è riconosciuta al collegio la facoltà di formulare proposte conciliative.

L’assicuratore o l’intermediario danno esecuzione alla decisione entro 30 giorni dalla sua comunicazione e nei successivi cinque giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione; la mancata comunicazione dell’avvenuto adempimento equivale a inadempienza.

L’eventuale inadempimento è reso noto mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell’AAS per un periodo di cinque anni. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito, l’impresa o l’intermediario devono darne pubblicità a loro volta per 6 mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet. Le modalità operative sono rimesse all’IVASS.

La disposizione è però mitigata dalla possibilità del collegio di cancellare la pubblicazione laddove:

  • sia intervenuta una sentenza definitiva dell’Autorità giudiziaria favorevole all’impresa o all’intermediario; o
  • l’impresa o l’intermediario hanno comunicato l’adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti.

Nelle disposizioni finali viene inoltre previsto l’ulteriore obbligo a carico delle imprese e degli intermediari di informare i clienti sulle procedure di ricorso all’AAS; a parere di chi scrive, tale obbligo potrebbe essere adeguatamente adempiuto mediante l’aggiornamento del set informativo delle polizze e, in particolare, del D.I.P. aggiuntivo nell’apposita sezione dedicata agli ADR.

A mente dell’art. 187-1 del CAP, occorre conclusivamente ricordare che l’AAS rimane in ogni caso alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento.

Il Regolamento entrerà in vigore il 24.01.2025 e, a partire da tale data, l’IVASS avrà a disposizione quattro mesi (sino al 24.05.2025) per l’attuazione delle disposizioni tecniche e attuative. L’operatività dell’AAS sarà dichiarata da IVASS con proprio provvedimento in tale occasione o, comunque, non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle menzionate disposizioni (i.e., 24.10.2025).

Laura Opilio (partner CMS)
Filippo Profili (Associate CMS)

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