GIURISPRUDENZA

Il concetto di “accidentalità” nelle polizze di responsabilità civile non può più essere declinato quale sinonimo di “fortuito”.

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 359 – Gennaio 2024

Che i contratti assicurativi siano redatti in modo poco chiaro, ambiguo e con clausole a volte inconciliabili e un dato oggettivo che il Consigliere Dott. Marco Rossetti ha egregiamente spiegato e censurato nel numero 351 della rivista.

Parlando di responsabilità civile, l’interesse dell’assicurando a stipulare una polizza assicurativa di tal fatta e quello – molto banalmente parlando – di non dover sborsare di tasca propria i denari necessari a risarcire un danno provocato ad una terza persona.

Il presupposto per essere considerati responsabili e ovviamente la colpa – salvo le tassative ipotesi di responsabilità oggettiva – ovvero l’aver agito e/o l’aver omesso di agire contravvenendo agli obblighi sottesi all’adempimento di un contratto (responsabilità contrattuale) o alle regole di prudenza, diligenza e perizia (responsabilità extracontrattuale).

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