La sentenza della Sezione IV della Cassazione Penale n. 1938 del 17.1.2024 ha sancito la modalità con la quali la Polizia Giudiziaria deve porsi per il compimento degli atti, da espletarsi presso una struttura sanitaria, per accertare se il conducente fosse o meno alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
Il problema è inerente all’informazione (nella sentenza si parla di “avvertimento”) del diritto del conducente all’assistenza di un proprio avvocato difensore e, per certi versi, riprende la materia che tante volte abbiamo visto nelle serie giudiziarie statunitensi dove, prima dell’arresto, vengono formulati all’indagato i propri diritti alla difesa.
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