di Matteo PozziFms Tax & Law Firm
L’avvento del nuovo anno ha rappresentato anche il primo anniversario dall’entrata in vigore delle norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali contenute nel dlgs 40/2021 inserito nella ormai nota riforma dello sport. Tale decreto può vantarsi di essere stato tra i primi ad essere entrato in vigore senza subire alcun rinvio né tantomeno modifiche o correttivi parte del legislatore. Dallo scorso anno, ad esempio, per accedere alle piste di discesa si deve essere in possesso di polizza assicurativa che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi e non si potrà sciare in stato di ebbrezza pena sanzioni amministrative analogamente a quanto accade in caso di circolazione stradale, con eventuale ritiro dello skipass.

Il testo di legge ha previsto altresì che l’attuazione di alcuni aspetti sia definita mediante apposti e successivi atti emanati dalle utorità preposte.

L’individuazione delle c.d. “aree scibili” definite dal decreto di riforma è stata demandata alle regioni e province autonome con proprio atto legislativo che, da quanto risulta, vi hanno provveduto entro la scadenza stabilita, ossia ad un anno dall’entrata in vigore del medesimo. Lo stesso termine è stato previsto per i predetti enti pubblici anche per l’adeguamento delle proprie norme in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport invernali.

Un termine di un ulteriore annualità è stato invece concesso ai gestori delle piste e degli impianti di risalita per l’adeguamento delle rispettive aree in concessione alle prescrizioni contenute nel decreto di riforma.

Tuttavia, per quanto concerne la segnaletica da predisporre nelle suddette aree, non è ancora stato emanato l’apposito decreto da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrebbe così aggiornare il dm 20 dicembre 2005 n. 299. Tale disposizione non è però soggetta ad alcun vincolo temporale come stabilito dall’art. 13 del dlgs 40/2021.

Di contro, in tema si sicurezza è stato emanato il decreto del ministero della salute (dm 30.06.2021) relativo alle caratteristiche tecniche e di omologazione dei caschi protettivi che, come stabilito dall’art. 17 della nuova normativa è oramai obbligatorio per i soggetti minori di diciotto anni per la pratica dello sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino.

Con riferimento alla figura del “direttore delle piste”, la riforma ha previsto che debbano essere regioni e province autonome a disciplinarne le modalità di individuazione e formazione (art. 9). Sulla scorta di tale precetto normativo, si segnala che con decreto n. 14169 del 05 ottobre 2022 la regione Lombardia, ad esempio, ha organizzato e promosso uno specifico corso per “direttore di pista da sci” con conseguente rilascio di apposito diploma e certificazione.

Deve invece ancora essere emanato il dpcm che andrà a definire i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle regioni delle province autonome mediante i parametri che dovranno considerare, attraverso specifici criteri, le condizioni generali degli impianti e delle piste nonché la loro specifica sostenibilità ambientale attraverso una griglia di valutazione che prevede cinque categorie contraddistinte da “fiocchi bianchi” (art. 32). Anche tale disposizione non è soggetta ad alcun termine o scadenza.

Da ultimo, ma non in termini di importanza, si segnala che in tema di disabilità l’art. 35 prevede che la funzione di accompagnatore di sciatore disabile debba essere svolta da personale formato da Asd (ma, si ritiene che ciò possa valere anche per le Ssd stante la probabile “svista” del legislatore e poi, perché non inserire anche gli Ets?) operanti nell’ambito della disabilità ed iscritte all’apposita sezione del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Sul punto, non è chiaro se tale assunto si debba riferire ai sodalizi iscritti nella specifica sezione pubblica c.d. paralimpica del Ras oppure in una ad hoc di futura attivazione.

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