di Stefano Manzelli

L’operatore del soccorso stradale oltre a curare bene le operazioni tecniche cui è naturalmente preposto dovrà fare attenzione anche alla privacy dei clienti. Evitando di consegnare informative imprecise e banalizzando la compilazione in strada della scheda di lavoro. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l’ordinanza ingiunzione n. 9842389 del 24 novembre 2022. Un utente stradale è stato soccorso da un addetto che ha richiesto i dati personali dell’interessato per le normali attività di lavorazione e fatturazione. Il conducente però, non essendo soddisfatto delle informazioni ricevute circa il corretto trattamento dei suoi dati, ha proposto con successo un reclamo all’autorità che ha sanzionato la società di soccorso stradale per non aver fornito in forma chiara, concisa e facilmente accessibile le informazioni essenziali relative al trattamento dei dati personali. Non basta insomma autorizzare il trattamento dei dati personali per adempiere alle richieste di massima trasparenza previste dal regolamento europeo sulla privacy. Occorre mettere a disposizione degli interessati anche delle informative chiare, semplici ed aggiornate.
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