È martedì 28 febbraio la seconda scadenza da tenere a mente: con il grosso della riforma scatta anche l’obbligatorietà per il deposito telematico degli atti, compresi quelli introduttivi, per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Idem vale per il perfezionamento del deposito dell’atto telematico. E ciò tanto per i giudizi pendenti quanto per quelli nuovi davanti a Tribunale, Corte di appello e Cassazione.
La responsabilità contabile della pubblica amministrazione, poi, risulta limitata ai soli casi dolo o colpa grave per gli accordi conciliativi conclusi nell’ambito dei procedimenti di mediazione o dei giudizi già pendenti a quella data.
Impugnazione ed esecuzione. Da mercoledì 1° marzo operative le norme sulle impugnazioni in generale, applicabili alle impugnazioni di nuova introduzione. Altrettanto vale per la disciplina sulla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e per l’appello del lavoro. E agli atti di precetto notificati da tale data si applicano le novità in materia di esecuzione forzata di cui agli articoli 475, 478 e 479 c.p.c., in primis la soppressione della formula esecutiva.
Nuovo round. Venerdì 30 giugno, poi, entreranno in vigore le norme per la giustizia digitale per gli uffici rimasti esclusi dal primo round: via libera, quindi, alle norme su deposito telematico obbligatorio degli atti (anche introduttivi), redazione dell’atto redatto in formato elettronico, perfezionamento del deposito telematico, estrazione di copia cartacea degli atti telematici nei processi davanti al giudice di pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici. Ma attenzione: l’applicazione può essere anticipata se il ministero della giustizia verifica la funzionalità del sistema informatico negli uffici. Si dovranno attendere sei mesi anche per le innovazioni su arbitrato, mediatori familiari (per costituire l’elenco serve il regolamento), reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita, prospetto riepilogativo di stime e vendite tenuto dai commissionari. E per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita. In materia di mediazione, notano i servizi parlamentari nel presentare la manovra economica, buona parte della nuova disciplina è differita al 30 giugno: è necessaria la formazione secondaria ad hoc per ampliare le materie nelle quali il procedimento risulta obbligatorio e disciplinare la formazione dei conciliatori. Identica la scadenza per l’addio al primo incontro della mediazione come meramente programmatico e gratuito e per l’abrogazione della conciliazione nelle liti sui contratti di affiliazione commerciale.
Regola e deroga. La legge di bilancio, nell’anticipare l’operatività della riforma al 28 febbraio, conferma la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti dopo il d-day, mentre quelli già pendenti continuano a essere disciplinati dalle norme vigenti in precedenza. E il decreto milleproroghe consente il rilascio delle formule esecutive in modalità telematica fino al 28 febbraio, data fino alla quale resta l’obbligo di assolvere tramite la piattaforma digitale il pagamento del contributo unificato e l’anticipazione forfettaria. Prolungata al 30 giugno la trattazione scritta nelle udienze in camera di consiglio in Cassazione. Dal primo gennaio il giudice può definitivamente disporre che il consulente tecnico d’ufficio giuri con la dichiarazione sottoscritta in modalità digitale invece che fissare un’udienza ad hoc.
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