Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
L’analisi di impatto e, prima ancora, le previsioni dello stesso impatto in sede di legiferazione, qualunque sia la materia, dovrebbero costituire una regola fondamentale. quanto meno da quando di essa è stata rappresentata l’importanza se non l’essenzialità, in particolare allorché ministro della Funzione pubblica era Sabino Cassese nel governo Ciampi del 1993. Eppure così non è stato. Sarebbe, allora, bene dare un segnale dello svolgimento di una tale valutazione non limitato all’antiriciclaggio, soprattutto ora che dal governo in carica si lancia la grande riforma del presidenzialismo, per dare prova così che si bada anche alle questioni certamente di minore importanza, ma essenziali per il funzionamento dello Stato.
Possibilità di affrancamento a favore delle quote di Oicr e delle polizze vita. L’istituto, previsto nei commi da 112 a 114 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 (197/2022) permette (per la prima volta) agli investitori di affrancare il maggior valore delle quote relative ai fondi comuni di investimento, nonché quello delle polizze vita (ramo I e ramo V), di fatto sterilizzando ai fini fiscali la plusvalenza che verrebbe successivamente realizzata in sede di incasso del provento, in capo alle persone fisiche-sottoscrittori dei fondi o titolari delle polizze citate. Nello specifico, per i redditi indicati, la disposizione prevede la possibilità di versare un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%, allineando il valore dell’investimento a quello di mercato ed evitando l’emergere di una plusvalenza ordinariamente tassabile con aliquota del 26%, che sarebbe data dalla differenza tra il valore attuale dell’investimento e il relativo costo di acquisto/sottoscrizione.
Risarcito il socio infortunato. La società ben può essere chiamata a rispondere dell’incidente occorso all’associato in partecipazione, che pure non è un dipendente. E ciò perché l’articolo 2087 Cc sulla tutela delle condizioni di lavoro costituisce una norma di chiusura del sistema di sicurezza e prevenzione: ai fini dell’obbligo di protezione, dunque, conta l’erogazione della prestazione, al di là della formale categoria contrattuale con cui viene l’attività risulta svolta. D’altronde l’articolo 2, comma primo lettera a) del decreto legislativo 81/2001 include gli associati in partecipazione tra i destinatari della disciplina. È l’impresa a dover provare di aver adempiuto l’obbligo di sicurezza e non il danneggiato a dover dimostrare il fatto del terzo, doloso o colposo.
Un anno ancora di Ape sociale. La Manovra 2023, infatti, proroga al corrente anno la misura di «prepensionamento» operativa dall’anno 2017 a favore dei soggetti in particolari condizioni e con almeno 63 anni d’età, confermando gli elenchi di «attività gravose» vigenti l’anno scorso. Confermata, inoltre, anche la disciplina operativa; per cui la domanda per il riconoscimento va presentata entro il prossimo 31 marzo, per garantirsi il diritto al prepensionamento (quelle presentate successivamente, comunque non oltre il 30 novembre, sono considerate solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate).
- Facile.it
Sono circa 815.000 gli automobilisti che, secondo l’osservatorio Facile.it, nel 2023 si vedranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti. Aumenti, questi, che vanno a sommarsi a quelli della benzina e dei pedaggi autostradali. Il dato assume ancora maggior gravità se, si legge in una nota, si considera che, a dicembre 2022, il premio medio RC auto registrato in Italia è stato di poco superiore ai 458 euro, vale a dire ben il 7,23% in più rispetto ad un anno prima.
- Quota 103 con 62 anni d’età e 41 di contributi
Per il 2023 sarà possibile accedere alla pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione. La legge di bilancio 197/2022 introduce infatti la “pensione quota 103”, con tali requisiti che dovranno essere perfezionati entro la fine dell’anno. È prevista una finestra mobile di tre mesi per il settore privato e di sei mesi per il pubblico. In sede di prima applicazione, le pensioni “private” non potranno avere decorrenza precedente al 1° aprile 2023, quelle “pubbliche” al 1° agosto 2023. L’apertura della finestra nel 2024 non preclude l’accesso alla pensione. La norma precisa che il diritto conseguito entro il 2023 potrà essere esercitato anche negli anni successivi, così come era già accaduto per “quota 100” e “quota 102”.
- Opzione donna diventa per poche: resta il calcolo contributivo
Nel 2023 cambiano radicalmente le regole di accesso a opzione donna rispetto a quelle del 2022. La legge 197/2022, infatti, ha modificato il requisito anagrafico e ha introdotto ulteriori requisiti soggettivi. Per quanto riguarda il primo aspetto, con le nuove disposizioni possono accedere a opzione donna le lavoratrici che hanno maturato, entro il 2022, almeno 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età (non c’è più differenza tra dipendenti e autonome). Quest’ultimo requisito scende a 59 anni se si è avuto un figlio e a 58 con almeno due figli, nonché se si rientra nella terza delle ulteriori condizioni che si devono avere, in alternativa tra loro: assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) o un parente o un affine di secondo grado convivente, se i genitori o il coniuge di tale persona hanno almeno 70 anni di età o sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancati; avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per l’invalidità civile, uguale o superiore al 74%; essere stata licenziata o essere dipendente di un’azienda in difficoltà, per la quale è attivo il tavolo di crisi d’impresa.
- Ape sociale prorogata Domanda all’Inps entro il 31 marzo
La legge 197/2022 all’articolo 1, commi da 288 a 291, ha prorogato nel 2023 l’Ape sociale, uno degli strumenti di anticipo pensionistico introdotto dalla legge 232/2016. Lo strumento è destinato agli assicurati con almeno 63 anni d’età che siano disoccupati, caregiver, invalidi o lavoratori dipendenti addetti ad attività gravose, in possesso un’anzianità contributiva minima di 30 anni (per i disoccupati, i caregiver e gli invalidi) o di 32-36 anni (per i lavoratori dipendenti addetti a lavori gravosi), ridotta per le donne con figli di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Gli interessati devono avere cessato l’attività lavorativa, sia essa dipendente o autonoma, essere residenti in Italia e non essere titolari di una pensione diretta. La contribuzione minima richiesta comprende tutta quella versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma, purché i periodi non siano coincidenti.
- Pensioni più basse su del 7,30%, la minima può sfiorare 600 euro