di Fabio Bassan
La versione attuale del nuovo Codice per i contratti pubblici è al centro di un dibattito che ha ad oggetto principalmente l’appalto integrato e la sicurezza delle procedure, a garanzia della legalità del processo e della prevenzione delle frodi. A questo riguardo c’è un profilo di novità del Codice che andrebbe valorizzato. E’ l’ampliamento degli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti. Il Codice infatti (art. 30), inserisce tra le piattaforme digitali utilizzabili dalla Pa anche le tecnologie a registro distribuito (Dlt), tra cui le blockchain. Si tratta di tecnologie disponibili sul mercato che offrono garanzie di certificazione e immutabilità dei dati inseriti. Ve ne sono di private e di pubbliche (nell’accezione anglosassone di «public»: non controllate da nessuno). Queste ultime in particolare presentano caratteristiche ideali per garantire certezza delle procedure: economicità dell’utilizzo, grazie al fatto che ciascuna operazione costa una frazione di centesimo di euro; basso consumo energetico, considerato che consumano come poche abitazioni; scalabilità, in quanto consentono migliaia di operazioni al secondo; velocità, dato che i blocchi si succedono nell’arco di pochi secondi; flessibilità, integrando le tecnologie oggi utilizzate dalla Pa e grazie al fatto che molte blockchain sono interoperabili tra loro; decentralizzazione, visto che nessuno può intervenire a «modificare i dati registrati»; integrità dei dati, perché la catena di blocchi è unica e non può essere interrotta né deviata. Il loro utilizzo rafforza anche la cybersecurity del procedimento: permette infatti che i dati necessari restino protetti (crittografati) ma verificabili, e dunque non siano visibili o modificabili da un attaccante che non disponga delle necessarie chiavi crittografiche.
A questi vantaggi se ne aggiunge uno ulteriore. Anac ha messo a disposizione nella sua banca dati il fascicolo virtuale dell’operatore economico, obbligatorio dallo scorso novembre, e che rende finalmente concreto il principio già esistente in astratto nel nostro ordinamento, secondo cui la pubblica amministrazione non può chiedere la consegna di un documento di cui già dispone. La banca dati dell’Anac è collegata alle banche dati digitali della Pa esistenti e questo riduce e drasticamente il numero dei documenti richiesti a un’impresa, già certificata, che intenda partecipare a una gara d’appalto. Se a questa già significativa semplificazione si aggiunge l’utilizzo di blockchain per inserire gli ulteriori documenti che devono essere presentati, l’intero procedimento diventa digitale, certificato e disponibile in tempo reale.
La blockchain consente infatti di certificare anche i documenti che non sono presenti in banche dati pubbliche. Un esempio concreto: il nuovo Codice prevede (art. 106) la possibilità di emettere la fideiussione mediante tecnologie a registro distribuito, a garanzia della certezza del processo e della successiva gestione del ciclo di vita. Chiedendone l’emissione direttamente sulla Dlt, l’impresa può quindi fornire una ‘certificazione di origine’ della fideiussione e rendere certo uno dei pochi elementi che non sono ancora riscontrabili da Anac in una delle banche dati della Pa. In questo modo sia le informazioni già disponibili alla Pa sia quelle ulteriori ma necessarie, come le fideiussioni, fanno parte in modo automatico dell’appalto digitale. Il mercato è incentivato a utilizzare la Dlt grazie a uno sconto sull’importo della fideiussione previsto dalla norma, mentre è ragionevole che la Pa propenda per la Dlt in quanto strumento che massimizza la tutela della stazione appaltante da frodi. Un uso massivo della Dlt nei contratti pubblici potrà consentire quindi di ridurre i rischi di frodi relative alla procedura e alla documentazione prodotta dalle imprese accelerando le procedure e riducendo il contenzioso, perlomeno quello che si fonda sulla violazione delle procedure e sulla non autenticità dei documenti. (riproduzione riservata)
*ordinario di Economia Aziendale Università Roma Tre
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