GIURISPRUDENZA

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 349 – febbraio 2023

Breve rassegna del contenuto e dei limiti della rappresentanza processuale dell’intermediario

1. Il 28 febbraio di quest’anno entrerà in vigore la (cosiddetta) riforma del processo civile [art. 35 d. lgs. 10.10.2022 n. 149, come modificato dall’art. 1, comma 380, lettera (a), della l. 29 dicembre 2022, n. 197]1.

L’occasione può essere dunque propizia per affrontare un tema poco studiato, che rappresenta il punto di sutura tra il diritto dell’intermediazione assicurativa e il diritto processuale: e cioè le condizioni ed i limiti entro i quali l’intermediario assicurativo ha il potere di stare in giudizio in nome e per conto dell’assicuratore. Condizioni e imiti che, come vedremo, non sono uguali per tutti gli intermediari, e non sono né ristretti, né irrilevanti.

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