I REQUISITI PER OPZIONE DONNA PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO
Giro di vite sul pensionamento con «opzione donna». Non tutte le lavoratrici, infatti, possono fruirne ma solo quelle caregiver o con invalidità di grado non inferiore al 74% o licenziate o dipendenti da aziende in crisi. Le lavoratrici rientranti in una di queste condizioni possono incrociare le braccia, quest’anno, se al 31 dicembre 2022 hanno maturato almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 60 anni, ridotta a 58 anni a quelle licenziate o dipendenti da aziende in crisi o con almeno due figli, e a 59 anni a quelle con un figlio. A stabilirlo è il comma 292 dell’art. 1 della legge 197/2022, la legge di bilancio per il 2023.

Misura rosa. Non è nuova la misura, che rappresenta una soluzione di prepensionamento a favore delle sole lavoratrici, sia del settore pubblico che di quello privato, sia dipendenti sia autonome. Uniche conseguenze ci sono sul calcolo e sulla decorrenza della pensione: il calcolo avviene tutto con la regola contributiva; la decorrenza richiede una “finestra” di attesa di 12 mesi alle lavoratrici dipendenti e di 18 mesi a quelle autonome. L’ultima proroga, disposta dalla Manovra 2022, permette d’incrociare le braccia alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, hanno compiuto almeno 58 anni d’età (59 se autonome) e almeno 35 anni di contributi.

La nuova proroga. La Manovra 2023 prevede l’ennesima proroga con ammissione al beneficio alle lavoratrici che hanno maturato nuovi requisiti d’età e contributi entro il 31 dicembre 2022. Diversamente dal passato non c’è alcuna differenza tra lavoratrici autonome e dipendenti. Inoltre, in aggiunta ai requisiti, viene richiesta la ricorrenza di un’ulteriore condizione di tipo sociale che, di fatto, circoscrive il campo di applicazione (che non comprende più «tutte» le lavoratrici).

Requisiti (entro il 31 dicembre 2022). Come nelle precedenti versioni, i requisiti contributivo e anagrafico devono essere maturati entro la fine dell’anno precedente quello a partire dal quale è possibile il prepensionamento, quindi entro il 31 dicembre 2022. In particolare, l’età da compiere entro il 31 dicembre 2022 è di 60 anni che scende di un anno (59 anni) nel caso di lavoratrici con un figlio e di due anni (58 anni) se i figli sono due o più. È di 58 anni, inoltre, anche nel caso di lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Le condizioni (durante il 2023). È la principale novità rispetto al passato. Oltre ai requisiti d’età e contribuzione, da maturare entro il 31 dicembre 2022, la lavoratrice, autonoma o dipendenti, può beneficiare di opzione donna se appartiene a una delle seguenti condizioni:

• svolge assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

• soffre una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

• è lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Carla De Lellis
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