di Carlo Giuro
La Legge di Bilancio ha esteso al 2023, riformulandola, la flessibilità in uscita introducendo Quota 103, ovvero 62 anni di età e 41 di contributi, accanto alle nuove versioni di Opzione donna e Ape sociale, per favorire un atterraggio morbido da punto di vista previdenziale, attenuando l’impatto dello scalone (pensione di vecchiaia a 67 anni) che si sarebbe verificato al loro venir meno al 31 dicembre scorso. Quali sono i riflessi sulla previdenza complementare? Va detto in premessa che qualsiasi movimento dell’asticella dell’età di pensionamento determina uno spostamento del momento a partire dal quale è possibile richiedere la prestazione di un fondo pensione. Questo scatta quando maturano i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (termine ridotto a tre anni in determinati casi). Gli aderenti ai fondi pensione conseguono il diritto alla prestazione di previdenza complementare al ricorrere di entrambe le condizioni prescindendo dall’effettiva erogazione della pensione obbligatoria. Andando ai riflessi specifici delle novità, chi accede al pensionamento con Quota 103 può richiedere la prestazione di previdenza complementare a condizione che abbia almeno cinque anni di partecipazione nel fondo pensione.
Altro profilo di interesse è rappresentato dalla possibilità di aderire alla previdenza complementare da parte dei pensionati anticipati. In base ai chiarimenti forniti dalla Covip in materia non è ammissibile l’adesione dei pensionati di vecchiaia mentre è possibile l’iscrizione dei pensionati di anzianità cui manchi almeno un anno al raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento di vecchiaia. Si ritiene allora che possano aderire a un fondo pensione/pip i pensionati con Quota 103 e Opzione donna purché appunto distino non meno di un anno dall’età pensionabile di vecchiaia (per quest’anno i requisiti per tale canale sono 67 anni di età e 20 anni di contributi). Medesimi ragionamenti valgono per l’incentivo al rinvio del pensionamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 con riferimento a Quota 103, prendendo spunto dal cosiddetto bonus Maroni varato nel 2004, in base al quale per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti relativi a tale canale di pensionamento, rimangono in servizio, viene meno l’obbligo di versamento all’ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e il medesimo importo è quindi corrisposto in busta paga (il 9,19% della retribuzione). Infine si ricorda che l’iscritto al fondo pensione che abbia conseguito il diritto a richiedere la prestazione può rinviarne la percezione senza scadenze anche proseguendo la contribuzione, in esenzione fiscale, al di là dell’età pensionabile a patto che alla data della quiescenza abbia almeno all’attivo un anno di contributi. (riproduzione riservata)
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