GIURISPRUDENZA
Autore: Laura Opilio, Luca Odorizzi
ASSINEWS 349 – febbraio 2023
Il danno non patrimoniale – ossia il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica – è, per propria natura, difficile da monetizzare.
Mancando parametri obiettivi per misurare il suo preciso ammontare, il danno non patrimoniale risulta infatti liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c. Per assicurare l’uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, la certezza del diritto, nel corso degli anni diversi tribunali hanno predisposto delle tabelle – generalmente elaborate sulla scorta dell’analisi dei precedenti giurisprudenziali – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale, così da guidare il giudizio equitativo.
Tra le varie tabelle, particolare diffusione hanno avuto quelle del Tribunale di Milano, che dettano criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica (il danno biologico) nonché di quello derivante dalla perdita o dalla grave lesione del rapporto parentale (il danno parentale). Se le tabelle milanesi per la liquidazione il danno biologico hanno ormai da tempo assunto un valore paranormativo, quelle per la liquidazione del danno parentale hanno avuto fortune altalenanti.
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