SONO LE TUTELE PREVISTE DALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO SUL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI
Antonio Ciccia Messina
Una white list per il marketing telefonico e cartaceo: potrà essere stilata dall’intestatario di numeri telefonici, sfruttando una opzione prevista al nuovo registro pubblico delle opposizioni (Rpo), in partenza dal 30 giugno 2023. È quanto prevede lo schema del nuovo regolamento del Rpo (in dirittura d’arrivo), attuativo della legge 5/2018, che andrà a sostituire il dpr 178/2010.
Il Rpo è il registro in cui iscrivere numerazioni telefoniche e indirizzi e sottrarli alla possibilità di ricevere comunicazioni per scopi di pubblicità, vendita diretta e ricerche di mercato. In un decennio di vita il registro non ha raggiunto i risultati attesi ed è per questo che nel 2018 è stata approvata la legge n. 5, modificata dal decreto legge 139/2021, il cui regolamento attuativo (necessario per la concreta operatività) è ormai alle battute finali.
Lo schema del testo del nuovo regolamento aumenta il numero delle scelte possibili per il contraente di un servizio telefonico.
L’impostazione risalente al 2010 prevedeva la creazione di una black list di numerazioni non contattabili, fatto salvo il consenso singolo a favore di singoli operatori. Questo significava che l’operatore non poteva chiamare i numeri iscritti nel Rpo, mentre poteva chiamare i numeri per i quali l’interessato aveva dato il proprio consenso (consenso, quest’ultimo, prevalente sull’iscrizione nel Rpo). Detto altrimenti l’iscrizione nel Rpo non aveva effetto invalidante il consenso singolo. Per gli operatori era molto importante il consenso singolo.
L’impostazione, frutto della legge 5/2018 e del nuovo regolamento ancora in via di definizione, è diversa: l’iscrizione nel Rpo ha effetto invalidante di tutti consensi singoli e, quindi, prevale sui consensi; peraltro, l’intestatario del numero telefonico può anche indicare ufficialmente in maniera selettiva uno o più operatori di cui si fida e dai quali è disposto ad avere comunicazioni pubblicitarie e commerciali.
La revoca selettiva implica, quindi, la creazione di una white list dei preferiti dall’intestatario della numerazione. Per un operatore diventa decisamente appetibile far parte della lista degli operatori, per i quali l’interessato ha neutralizzato gli effetti dell’iscrizione nel Rpo.
Ma la revoca della iscrizione è solo una delle azioni disponibili all’interessato. Vediamole una per una.
Cosa può fare il contraente. Lo schema di regolamento in itinere prevede un poker di opzioni per la gestione del telemarketing: di fatto accettarlo o tollerarlo, senza iscrivere i propri numeri di telefono nel registro pubblico delle opposizioni; bloccarlo a tappeto, con l’iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni (con le nuove modalità in partenza dal 30 giugno 2023); accettarlo in maniera selettiva, revocando l’opposizione nei confronti di uno o più operatori; confermando il blocco a tappeto, rinnovando l’iscrizione.
Nel dettaglio la prima possibilità è non iscrivere le numerazioni telefoniche nel registro delle opposizioni: le numerazioni telefoniche, presenti nell’elenco telefonico, possono essere usate per telemarketing (articolo 130, comma 3-bis del codice della privacy), salvo successiva opposizione (meccanismo noto come «opt out»).
La seconda possibilità è iscrivere le numerazioni telefoniche nel registro delle opposizioni: ciò preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di marketing telefonico o cartaceo effettuato mediante l’impiego del telefono (anche senza operatore) oppure mediante posta cartacea. L’iscrizione produce anche la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi pubblici, effettuato mediante con l’impiego del telefono (anche senza operatore) oppure mediante posta cartacea.
La terza possibilità è il rinnovo dell’iscrizione: ha gli effetti dell’iscrizione ed è utile per ripetere la revoca a tappeto di tutti i consensi espressi successivamente all’iscrizione o a un precedente rinnovo, utile anche a coloro che hanno iscritto in passato le numerazioni nel registro.
La quarta possibilità è la revoca dell’opposizione nei confronti di uno o più operatori: così si consente di usare (successivamente alla revoca) numerazioni e corrispondenti indirizzi postali, contenuti negli elenchi di contraenti; la revoca consente anche l’uso delle numerazioni nazionali, se è stato raccolto apposito consenso successivamente alla data più recente di iscrizione o rinnovo dell’iscrizione nel registro.
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