UNA NUOVA RISPOSTA A INTERPELLO ADE SU 110% E CONDOMINI CON PIÙ FABBRICATI INDIPENDENTI
di Maria Sole Betti
Superbonus, se il condominio è costituito da più edifici è possibile inviare tante comunicazioni per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi. Questa la linea dell’Agenzia delle Entrate che, con la risposta a interpello n.23/2022 (la terza dell’anno sul 110%), ha fornito chiarimenti sulla possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori, e sugli adempimenti previsti per l’esercizio dello sconto in fattura.
L’istanza era stata presentata sul tavolo dell’amministrazione finanziaria da un condominio, formato da vari fabbricati indipendenti, e intenzionato ad effettuare degli interventi edilizi rientranti nell’ambito del cd. superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020. Interventi che, a detta dello stesso condomino, sarebbero stati relativi alle parti comuni di ciascun fabbricato ed eventualmente alle unità immobiliari all’interno del singolo fabbricato, ma non alle parti comuni a più fabbricati. E che, nella fattispecie, sarebbero consistiti in interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%, interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A+, installazione di sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore e intervento di sostituzione di scaldacqua. Alla luce di questo, il condominio costituito da più fabbricati avrebbe voluto sapere se i lavori astrattamente rientranti nel perimetro di applicazione dell’agevolazione del 110% potessero essere deliberati da separate assemblee di proprietari delle unità immobiliari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi, e non dall’assemblea condominiale, e se fosse possibile presentare, per lo sconto in fattura, comunicazioni distinte per gli interventi relativi ai singoli fabbricati.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, è possibile inviare «tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi». Infatti l’Ade, richiamando il provvedimento dell’8 agosto 2020 circa le modalità di invio della comunicazione relativa agli interventi sulle parti comuni, ha ritenuto congrua ai fini dell’applicazione del superbonus «la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori», non investendo profili di natura fiscale.
Ai fini del superbonus, dunque, per il condominio costituito da più edifici sarà possibile intraprendere i lavori non solo con tante comunicazioni quanti sono i fabbricati coinvolti qualora si volesse usufruire dello sconto in fattura, ma anche con delibere di separate assemblee di proprietari dei singoli fabbricati.
I testi delle risposte su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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