CONFERMATA, CON POCHI PALETTI, LA MAXIDETRAZIONE SU RISTRUTTURAZIONI ED EFFICIENTAMENTO
di Sandro Cerato
Sulle villette, e non solo, strada spianata al 110%. Nessun vincolo, infatti, per la proroga a tutto il 2023 del superbonus per interventi sulle unità unifamiliari, fermo restando il raggiungimento di una percentuale dei lavori di almeno il 30% entro il prossimo 30 giugno 2022. È questo l’aspetto più innovativo, rispetto al testo contenuto nel disegno di legge, introdotto in materia di 110% nella versione definitiva della legge di Bilancio 2022, approvata definitivamente giovedì 30 dicembre dalla camera e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. È confermata, invece, la proroga «lunga» fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati sui condomini, mentre la percentuale di detrazione scende, a partire dal 2024 e anche nel 2025, rispettivamente al 70% e al 65%.

Interventi sulle unità autonome. Il disegno di legge approvato dal governo aveva previsto la proroga del superbonus per tutto il 2023, ma con importanti limitazioni. La prima riguardava gli interventi effettuati sull’abitazione principale, per i quali era stato posto il limite di 25 mila euro di Isee da parte del soggetto che intendeva fruire dell’agevolazione, mentre per gli altri immobili era richiesta la presentazione della Cila alla data del 30 settembre 2021 (o dell’avvio dell’iter per l’ottenimento del titolo abilitativo nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione). Questi paletti avrebbero di fatto neutralizzato la portata della proroga, ragion per cui nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della legge di Bilancio 2022 sono stati rimossi entrambi. Tuttavia, tenendo conto che il 2022 dovrebbe essere l’ultimo anno in cui poter fruire del superbonus per questi immobili, è richiesto che entro il 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% rispetto a quelli complessivamente previsti.

Condomini. Per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il disegno di legge prevedeva la proroga fino al 31 dicembre 2023 nella misura del 110% (mentre per il 2024 e 2025 in misura ridotta pari rispettivamente al 70% e al 65%), ma limitatamente agli interventi «trainanti», ossia quelli eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, mentre nessuna proroga era stata disposta per gli interventi «trainati» riferiti alle singole unità che compongono il condominio. Ciò avrebbe comportato dei seri problemi di coordinamento, in quanto le disposizioni normative prevedono comunque che i lavori trainati devono essere eseguiti nell’intervallo di tempo individuato tra la data di inizio e quella di fine dei lavori trainanti. Pertanto, sarebbero rimasti esclusi dalla proroga i condòmini che avessero pagato i lavori trainati entro il 30 giugno 2022 laddove i lavori sulle parti comuni fossero iniziati in data successiva. Con le modifiche apportate dal parlamento, il nuovo comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto 34/2020 agevola al 110% fino al 31 dicembre 2023 (e nelle citate misure ridotte del 70% e del 65% per il 2024 e 2025) anche gli interventi trainati effettuati sulle singole unità condominiali, ripristinando in tal modo una coerenza normativa che rischiava di venire meno. Il nuovo testo prevede la citata proroga per le persone fisiche all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio. La distinzione tra condominio o edificio sta a significare che nella proroga al 31 dicembre 2023 ricadono anche gli interventi trainati eseguiti all’interno di edifici composti da due a quattro unità immobiliari posseduti per intero dalla stessa persona fisica o in comproprietà con altri soggetti. È la conferma che anche questi edifici sono considerati dei condomini ai fini dell’accesso alle agevolazioni edilizie in questione. Importanti novità sono state introdotte anche per altri interventi che possono fruire del 110%. Più in particolare, anche per le colonnine di ricarica elettrica negli spazi condominiali sono confermate le agevolazioni, fermo restando il tetto massimo di spesa di 1.500 euro (per ogni colonnina) per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine (il limite scende a 1.200 euro per condomini che installino più di otto colonnine), da ripartirsi in quattro quote annuali (in precedenza erano cinque) per coloro che intendono fruire della detrazione nella propria dichiarazione.

Bonus minori. Come già annunciato nel disegno di legge, fruiscono della proroga anche tutti i bonus cosiddetti «minori», ossia che attribuiscono una detrazione inferiore al 110%. In particolare, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni per ecobonus ordinario (normalmente nella misura del 65%), così come la misura maggiorata del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (unica detrazione a regime prevista nell’art. 16-bis del Tuir con aliquota ordinaria del 36%). Confermato anche il sismabonus ordinario e il bonus verde, mentre per il bonus mobili è stato modificato il limite di spesa, previsto in 5 mila euro dal disegno di legge, innalzandolo a 10 mila euro solo per l’anno 2022 (per il 2023 e 2024 il limite è pari a 5 mila euro). Interessante è l’introduzione della nuova detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (che si aggiunge a quello già ricompreso nel 110%), con un tetto di spesa massimo di 50 mila euro per gli edifici unifamiliari, mentre per i condomini il tetto è variabile in funzione del numero di unità che compongono il condominio (40 mila euro fino a otto unità, e 30 mila euro dalle nove unità in poi).
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