Dal consiglio dei ministri il sì definitivo al decreto che revisiona il registro delle opposizioni
Dal 31 luglio prossimo al bando il marketing aggressivo
di Antonio Ciccia Messina

Stop a tutte le telefonate indesiderate di marketing a partire dal 31 luglio 2022. Comprese quelle dirette a cellulari e a numeri riservati. Ed anche quelle effettuate con sistemi automatizzati. Questo è l’effetto sperato dalla revisione del registro pubblico delle opposizioni (RPO) al marketing (telefonico e cartaceo) scritta dal regolamento approvato dal governo il 21 gennaio 2021, che attua la legge 5 del 2018 e che, una volta firmato dal Capo dello stato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, andrà a sostituire il precedente regolamento n. 178 del 2010. Nelle bozze precedenti del regolamento correttivo si indicava per l’avvio del nuovo RPO la data del 30 giugno 2023, ma la versione del provvedimento, ad ora resa nota, ne anticipa l’operatività e con essa gli attesi benefici.

Per spiegare di cosa si tratta, cominciamo dal comunicato stampa diffuso ieri dal ministero dello sviluppo economico, in cui si legge che, grazie al nuovo RPO, tutti i cittadini, una volta iscritti negli elenchi del registro, non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni. In sostanza chi iscrive i propri numeri di telefono nel RPO blocca, a partire dalla data di iscrizione, tutte le chiamate telefoniche commerciali e cancella anche i consensi precedenti dati a singoli operatori.

L’iscrizione prevale e fa morire i consensi precedenti, che non rivivranno mai più. Fatta piazza pulita, il singolo, peraltro, potrà successivamente dare il consenso a singoli operatori di telemarketing (anche al di fuori di un contesto contrattuale di fornitura di beni o servizi). Inoltre, sono sempre validi i consensi dati “nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, oppure cessati da non più di 30 giorni” (articolo 1 comma 5 della legge 5/2018). Questo vuol dire che i consensi inseriti in un contratto di fornitura di beni e servizi hanno efficacia durante lo sviluppo del contratto e per i 30 giorni successivi alla scadenza del contratto per consentire alle aziende di tentare di tenersi il cliente. Sul punto dei consensi “contrattuali”, il regolamento in esame ha aggiunto che deve trattarsi di specifici contratti “dei quali sia parte il contraente”. Il significato della precisazione è evitare che la formula del citato comma 5 diventi una facile scappatoia per aggirare l’intero impianto di tutela: sarebbe così, infatti, se si interpretasse estensivamente il concetto di “ambito dei rapporti contrattuali”.

L’interpretazione del regolamento intende limitare l’efficacia del consenso alle parti di un contratto con esclusione dei terzi. Si vedrà nella prassi e nelle future decisioni se siano state effettivamente stoppate sul nascere eventuali condotte elusive del divieto. In sostanza, chi vuole fare telemarketing può utilizzare i numeri non iscritti nel RPO, i numeri (iscritti nel RPO) per cui vi è stato consenso successivo all’iscrizione nel RPO, i numeri “consensati” in un contratto commerciale per la durata del contratto e per i successivi trenta giorni.

C’è poi ancora un’altra possibilità di utilizzo e cioè i numeri iscritti nel RPO per i quali il contraente avrà inviato al RPO una revoca ad hoc detta “revoca selettiva”: si tratta di numeri che compongono una “lista bianca”, e che faranno eccezione alla scelta di generale opposizione a ricevere telefonate da tutti gli altri operatori. Dal punto di vista dei contraenti, le possibilità a loro appannaggio sono: non iscrizione nel RPO; iscrizione nel RPO (con effetto colpo di spugna); revoca selettiva dell’iscrizione (per comporre la propria lista dei soggetti da cui si vuole ricevere pubblicità); revoca dell’iscrizione; rinnovo dell’iscrizione (stessi effetti dell’iscrizione).

Da ricordare che le operazioni con il RPO si fanno o via telefono o via web o via e-mail (non con posta cartacea). L’iscrizione nel RPO è, infine, un’arma anche per evitare la cessione dei dati: in tal caso la legge 5/2028, infatti, vieta la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati degli interessati per fini promozionali non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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