Giorgio Ambrosoli
Gli obblighi informativi sulla Crescita Sostenibile previsti del regolamento Tassonomia dell’Unione europea n. 2019/2088 potrebbero in futuro riguardare un novero di soggetti più ampio a seguito della revisione della direttiva sull’informativa non finanziaria, i cui lavori sono attualmente in corso. La proposta di modifica presentata dalla commissione europea il 21 aprile 2021 e attualmente in discussione al Consiglio e al Parlamento europeo, prevede infatti l’estensione degli obblighi di Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DNF) a tutte le grandi società e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati, incluse le pmi, ad esclusione delle sole micro-entità.
Questo è uno dei concetti da estrarre dalla circolare Assonime n. 1/2022 riguardante il regolamento europeo sulla tassonomia sulle attività ecosostenibili e i relativi obblighi pubblicitari per le società.
Va sottolineato che, nell’ambito della complessiva disciplina europea per finanziare la crescita sostenibile, il Regolamento Tassonomia assume un rilievo centrale, definendo i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile. Esso presenta tre aree applicative: le misure adottate dagli Stati membri o dall’UE con riferimento agli investimenti ecosostenibili (ad esempio Green Bonds); gli obblighi informativi in capo ai partecipanti ai mercati finanziari; gli obblighi informativi per le imprese soggette all’obbligo di redigere una dichiarazione non finanziaria.
Trasparenza. Il Regolamento 2019/2088 prevede specifici obblighi di trasparenza. In particolare, il Regolamento Tassonomia interviene su questi obblighi prevedendo che, se un prodotto finanziario investe in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, i partecipanti ai mercati finanziari devono anche fornire informazioni sugli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento Tassonomia a cui contribuisce l’investimento sottostante il prodotto finanziario e una descrizione di come e in che misura tali investimenti si riferiscano ad attività economiche ecosostenibili (allineate cioè alla tassonomia). Analoghi obblighi sono previsti in caso di prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali. Nel caso invece degli altri prodotti finanziari, non riconducibili alle due ipotesi sopra descritte, si deve indicare che gli investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri europei per le attività economiche ecosostenibili.
Obblighi informativi. Gli obblighi informativi appaiono estremamente significativi e la piena applicazione degli stessi è stata diluita nel tempo attraverso diverse fasi attuative.
Gli obblighi informativi relativi agli obiettivi relativi alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Gli obblighi informativi relativi agli obiettivi ambientali relativi all’uso sostenibile delle acque, transizione verso l’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e protezione della biodiversità si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023. Questo significa che, nelle DNF pubblicate a partire dal 1° gennaio 2022 (riferite all’esercizio 2021), si dovranno fornire informazioni solo in merito alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Soggetti obbligati. Sono i partecipanti ai mercati finanziari, i consulenti finanziari (assicurazioni, fondi, enti pensionistici) e le imprese di interesse pubblico che hanno avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e di aver superato, alla data di chiusura del bilancio, almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: a) venti milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale; b) quaranta milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
Il Regolamento Tassonomia può essere applicato volontariamente da qualsiasi impresa.
Giorgio Ambrosoli
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