Il danneggiato è tenuto a collaborare con l’assicuratore per consentirgli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa potenzialmente idonea a evitare il giudizio.

di Samuele Marinello

Nella RC auto, a norma dell’art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private.

danneggiato

Collaborazione e partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa

Princìpi, questi, ribaditi dalla sentenza della Cassazione civile sez. VI del 20 gennaio 2022 n. 1756: l’art. 145 cod. assicurazioni- ha un chiaro intento deflattivo, essendone evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario nella materia dei sinistri stradali, intento il cui raggiungimento, tuttavia, non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale di sessanta/novanta giorni per la proposizione della domanda risarcitoria, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.

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