Il danneggiato è tenuto a collaborare con l’assicuratore per consentirgli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa potenzialmente idonea a evitare il giudizio.
di Samuele Marinello
Nella RC auto, a norma dell’art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Collaborazione e partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa
Princìpi, questi, ribaditi dalla sentenza della Cassazione civile sez. VI del 20 gennaio 2022 n. 1756: l’art. 145 cod. assicurazioni- ha un chiaro intento deflattivo, essendone evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario nella materia dei sinistri stradali, intento il cui raggiungimento, tuttavia, non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale di sessanta/novanta giorni per la proposizione della domanda risarcitoria, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.
CONTENUTO A PAGAMENTOIl contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
© Riproduzione riservata