La cessazione della carica di rappresentante legale di una società non esclude la legittimità di un avviso di accertamento, pur notificato nel momento in cui il destinatario non ricopriva più quella qualifica, laddove relativo a responsabilità dello stesso per periodi d’imposta in cui la società veniva da lui amministrata.
È il principio stabilito dalla sentenza n. 2709/08/2021 emessa dalla Ctr del Lazio e depositata il 21 maggio.
Tale pronuncia di secondo grado segue la sentenza della Ctp di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente che, ex rappresentante legale di una srl, non ricopriva più tale carica nel periodo in cui gli veniva pur notificato un avviso di accertamento riguardante la posizione della società, dallo stesso non più gestita. Più precisamente il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si riferiva, tra varie pendenze, al predetto avviso. Tale atto era stato emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate per la sua qualifica di amministratore di diritto ricoperta in una srl in liquidazione, successivamente al controllo della sua posizione per l’Iva 2010. Secondo l’ufficio, quel rappresentante doveva essere coinvolto per quanto posto in essere nel periodo di vigenza della sua carica per le frodi Iva perpetrate con altri soggetti giuridici collegati alla società.
La Ctp romana, tuttavia, accoglieva il ricorso ritenendo insanabilmente viziato l’atto poiché non notificato all’attuale rappresentante, bensì a quello cessato dalla carica, non più dotato di alcuna legittimazione.
La Ctr ha riformato tale decisum. Accogliendo l’appello dell’ufficio ha osservato che la notifica dell’avviso non doveva ritenersi viziata posto che l’atto si riferiva ad un periodo d’imposta in cui effettiva legittimazione e ruolo di rappresentante legale dell’ente e responsabile solidale lo aveva l’effettivo notificatario, pur poi cessato dalla carica. La Cassazione ha, infatti, precisato (cfr. Cass. n. 20589/2020) che «la notifica è legittima quando l’avviso di accertamento è stato notificato alla parte ricorrente al fine di far valere nei suoi confronti, quale rappresentante fiscale, la responsabilità solidale nel pagamento di quanto contenuto nella pretesa fiscale». Considerando il periodo d’imposta a cui si riferiva l’accertamento e le condotte ascritte all’allora amministratore, poi cessato, l’atto impositivo era stato comunque legittimamente notificato al suo destinatario, cioè alla società ricorrente nella sua qualità di rappresentante fiscale in considerazione della condotta da cui è stata fatta discendere la responsabilità solidale.
Benito Fuoco
(Omissis) Ha precisato il giudice di primo grado (…) che è illegittima la notifica eseguita al rappresentante legale della società già cessato dalla carica, come nel caso di specie (…) con conseguente nullità degli atti successivi (…). Appella l’Agenzia delle entrate (…).
L’appello va accolto. La Commissione rileva che la notifica dell’avviso di accertamento è stato correttamente notificato atteso che, seppur vero che la posizione fiscale attiene alla società L. S. srl in liquidazione, espressamente rappresentata da Z. V., l’atto è stato notificato al ricorrente quale responsabile solidale.
L’atto attiene a un periodo in cui il contribuente era in carica, come ha puntualmente evidenziato il giudice di primo grado.
Le operazioni che hanno concretizzato la commissione di reati fiscali, nonché la creazione di costi fittizi riversati nel bilancio di esercizio delle molteplici società coinvolte, attengono un periodo in cui il ricorrente era rappresentante della società L. S. srl.
In materia si è espressa la Corte di cassazione, Sez. 5, con sentenza n. 20589 del 29/9/2020 e Ord. n. 7763 del 20/3/2019, la quale ha statuito «ai sensi dell’art. 145, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 60, dpr n. 600/1973, la notifica è legittima quando l’avviso di accertamento è stato notificato alla parte ricorrente al fine di far valere nei suoi confronti, quale rappresentante fiscale, la responsabilità solidale nel pagamento di quanto contenuto nella pretesa fiscale».
Precisa ancora la Suprema corte che in tale ipotesi deve ritenersi che non sussiste alcuna violazione di legge, posto che l’atto impositivo è stato ritenuto legittimamente notificato al suo destinatario, cioè alla società ricorrente nella sua qualità di rappresentante fiscale e in considerazione della condotta dalla stessa posta in essere e da cui è stata fatta discendere la responsabilità solidale della medesima.
In questo contesto, non può valere la considerazione espressa circa la cessazione del potere rappresentativo al momento in cui era avvenuta la notifica dell’avviso di accertamento: la configurazione compiuta dal giudice del gravame in ordine alla responsabilità solidale della società ricorrente, per comportamenti alla stessa riconducibili, implica una individuazione di quelle condotte quali presupposti della responsabilità e, quindi, della pretesa impositivo, sicché è irrilevante l’eventuale, successivo, venir meno della qualità di rappresentante fiscale. (…)
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