LINEA DURA DELLA SUPREMA CORTE SULLE CAUTELE DA ADOTTARE IN CASO DI PRESENZA DI PONTEGGI
di Gianfranco Di Rago
Furti in condomino? Se al ladro ha fatto comodo l’impalcatura, sono responsabili impresa edile e condominio. Con la proliferazione dei cantieri indotta dal superbonus 110% e dalle altre agevolazioni fiscali sulla casa occorre prestare ancora più attenzione al problema dei furti facilitati dalla presenza di ponteggi. Infatti, nel caso in cui i ladri abbiano utilizzato le installazioni montate attorno all’edificio condominiale per introdursi in uno o più appartamenti, sia l’impresa incaricata dei lavori sia il condominio possono essere chiamati a risarcire il danno subito, qualora non abbiano adottato tutte le necessarie cautele atte a evitare il verificarsi dell’evento. In particolare, l’impresa edile dovrà fare in modo che le impalcature siano illuminate e sorvegliate, mentre il condominio non potrà limitarsi a inserire nel contratto di appalto delle clausole contenenti l’obbligo dell’appaltatrice all’adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione, senza poi vigilare a sua volta sull’effettiva esecuzione di tali adempimenti. Queste le considerazioni che scaturiscono dall’ordinanza n. 41542 della Corte di cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 27 dicembre 2021, con la quale è stata confermata la sentenza di appello che aveva a sua volta respinto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento con cui il tribunale aveva condannato al risarcimento del danno per il furto agevolato dai ponteggi sia l’impresa appaltatrice, ex art. 2043 cc, sia il condominio, per omessa custodia, ex art. 2051 cc.
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