Anna Longo e Alessandro Altacera
Fideiussioni omnibus con nullità parziale delle clausole.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, risolvono l’annosa questione relativa alla tipologia di nullità che investe le clausole dei contratti di fideiussione riproduttive dello schema ABI, che la Banca d’Italia, nel 2005, aveva già qualificato come lesivo della normativa antitrust.
In particolare, si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ovvero di quelle che prevedono a favore dell’Istituto di credito la reviviscenza della garanzia dopo l’estinzione del debito principale, quella che introduce la deroga ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e infine quella che estende la garanzia della banca agli obblighi ulteriori e diversi a quelli di garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore.
Se fin dal 2005, le Sezioni Unite avevano decretato la nullità dell’intesa restrittiva fonte dello schema ABI, la successiva giurisprudenza e dottrina hanno assunto nel tempo posizioni anche nettamente contrapposte in merito alle conseguenza di detta nullità sui contratti stipulati a valle.
Agli orientamenti che ravvisavano la nullità assoluta dei contratti derivati si contrapponeva chi, invece, riconosceva al fideiussore la sola tutela risarcitoria, stante la validità delle stipulazioni fideiussorie.
Con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni unite pongono ora fine al contrasto giurisprudenziale su richiamato, ritenendo in linea con la finalità e gli obiettivi della normativa antitrust la tesi della nullità parziale delle sole clausole e non dell’intero contratto di fideiussione.
Tale soluzione, secondo il Supremo collegio, assicura il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti nella operazione di fideiussione: da un lato, infatti, il garante, che sovente ha un interesse concreto e diretto all’erogazione del credito, non potrà subire le conseguenze di un ingiustificato aggravio della sua posizione; dall’altro, l’istituto di credito preserva il proprio interesse giuridico economico alle operazioni creditizie e, di riflesso, al mantenimento della garanzia fideiussoria.
Sul punto, la Corte evidenzia lo stretto collegamento tra normativa anticoncorrenziale e interesse pubblico, che nel caso di specie si concretizza sotto forma di ordine pubblico economico; si versa, cioè, al cospetto di un principio di ordine generale che, in quanto violato, dà luogo alla nullità parziale, che si propaga in ragione del nesso economico funzionale tra l’intesa viziata e la stipulazione attuativa.
Alla luce del delineato regime, la tutela riconosciuta consiste nell’esperibilità dell’azione di nullità parziale, come tale imprescrittibile, congiuntamente alla domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e all’azione di risarcimento dei danni.
Si applicherà, dunque, l’art. 1419 c.c., in virtù del quale la nullità parziale delle singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti lo avrebbero comunque concluso senza la parte viziata.
Salvo, quindi, che non sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, il contratto di fideiussione resterà per il resto valido ed efficace tra le parti.
Le Sezioni Unite confermano, inoltre, sciogliendo altra ben nota eccezione degli Istituti di credito, che in tema di accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. 287/1990, il Provvedimento della Banca di Italia n. 55/2005 di accertamento dell’infrazione possiede una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale.
Anna Longo e Alessandro Altacera
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