GLI INTERVENTI PER RILANCIARE I PIANI DI RISPARMIO, ANCHE ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
di Giancarlo Marzo; e Liliana Peruzzu
Pir potenziati per incrementarne l’appeal e dare slancio al Made in Italy. Questo l’obiettivo della legge di Bilancio 2022, approvata definitivamente dalla camera il 30 dicembre 2021, giusto un giorno dopo rispetto agli attesi chiarimenti formalizzati dall’Agenzia delle entrate, con circolare n. 19/E, sui contorni applicativi della disciplina dei Pir, già novellata dal dl 124/2019, dal decreto Rilancio e dalla legge di Bilancio 2021. La legge di Bilancio 2022 prevede, infatti, l’innalzamento delle soglie per i piani individuali di risparmio «ordinari» (o tradizionali) e l’alleggerimento di determinati vincoli per i piani individuali di risparmio costituiti dal 1° gennaio che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Oltre a queste novità, la manovra contempla anche un restyling della disciplina del credito di imposta per le minusvalenze realizzate nei cosiddetti Pir Pmi. Tale credito vede, così, una proroga al 2022 ma con alcune modifiche, ovvero una riduzione della percentuale di attribuzione, che non potrà essere superiore al 10% delle somme investite, e un’estensione del periodo di utilizzo, con un innalzamento delle quote da dieci a quindici annuali.

La disciplina generale. Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2022 arrivano in coda a una lunga catena di interventi adottati dal legislatore fiscale in funzione di un potenziamento dei piani individuali di risparmio. Tale trattamento di favore si giustifica in considerazione della ratio sottesa alla loro stessa introduzione. I Pir, infatti, sono stati ideati per garantire alle piccole e medie imprese italiane le risorse finanziarie necessarie a portare avanti i propri progetti di sviluppo. Risorse che, a causa del cosiddetto credit crunch, spesso sono irreperibili dal canale bancario. Tali strumenti di gestione, dunque, sono stati concepiti dalla legge di Bilancio 2017 per garantire al tessuto produttivo italiano, per un tempo sufficiente, risorse adeguate all’esercizio dell’attività. Al fine di reperire i fondi necessari, dunque, le famiglie sono state incentivate a investire i propri risparmi in strumenti finanziari di tali imprese, con una serie di agevolazioni fiscali. Ecco, quindi, che si è pensato non solo a esonerare i titolari dei Pir dalla tassazione di dividendi e dei redditi derivanti da titoli di stato ma, inoltre, a garantire la detassazione dei relativi trasferimenti mortis causa, con esenzione totale da imposte di successione e donazione.

Tale regolamentazione normativa è stata dapprima revisionata dalla legge di Bilancio 2019, con l’introduzione di ulteriori vincoli relativi alla tipologia di investimento e, successivamente, trasformata dalla manovra 2021, con l’introduzione di un credito di imposta, commisurato a minusvalenze, perdite e differenziali negativi. Agli strumenti di investimento paziente del 2017, così, si sono affiancati i cosiddetti Pir «alternativi», contenitori fiscali variamente componibili (Oicr, deposito titoli, polizze assicurative, gestioni patrimoniali, etc..) all’interno dei quali è possibile immettere denaro e/o strumenti finanziari di vario genere (per es. azioni). Strumenti di gestione che, godono della totale detassazione come i cosiddetti Pir «tradizionali» purché l’investimento sia mantenuto per un periodo minimo di 5 anni (cosiddetto holding period) e una certa percentuale del valore complessivo del fondo sia investita in strumenti, anche non quotati, emessi o stipulati da imprese residenti in Italia o in Stati europei aventi attività stabile in Italia. Rispetto a tali ultimi interventi normativi si è soffermata la circolare 19/E che ha offerto diversi chiarimenti, specificando, tra l’altro, la cumulabilità tra il regime dei Pir e il regime fiscale degli investimenti in start-up e in Pmi innovative. Ciò, sempre nel rispetto della ratio della normativa, che è, per l’appunto, quella di favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, radicate sul territorio italiano.

Le novità per i Pir. La legge di Bilancio per il 2022 prevede, con specifico riguardo ai Pir «tradizionali», una rimodulazione delle soglie di investimento annuale e complessivo. Tali piani potranno, quindi, essere costituiti con la destinazione di somme o valori fino a un importo pari, non più a 30 mila euro, bensì a 40 mila euro annuali, mentre il limite complessivo passa da 150 mila euro a 200 mila euro. Quanto, invece, ai Pir «alternativi» è, poi, introdotta la possibilità, per ciascuna persona fisica, di essere titolare di più di un piano di risparmio. Ciò, però, limitatamente ai piani che, per almeno i due terzi dell’anno solare, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello stato o in stati membri della Ue o in stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese. Per tali piani restano, invece, ferme la soglia massima di investimento annuale e quella totale, cristallizzate, rispettivamente, in 300 mila euro e 1,5 milioni di euro. Inoltre è prevista una rimodulazione della disciplina del credito di imposta per le minusvalenze realizzate. Nello specifico, è contemplata una proroga all’anno 2022 e, quindi, in riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre del 2022. Tuttavia, in relazione agli investimenti operati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito di imposta non potrà eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e potrà essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo (in luogo delle dieci precedentemente previste).

Proroga del credito per le Pmi. In linea con tali disposizioni, si colloca l’ulteriore intervento dell’ultima legge di Bilancio che ha previsto un’estensione al 31 dicembre 2022 del credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese di cui alla legge di Bilancio 2018. Tuttavia, il credito in questione subisce una riduzione dell’importo massimo che passa da un tetto di 500 mila euro 200 mila euro. Le misure appena indicate sono dirette a incentivare, anche per l’anno appena cominciato, l’utilizzo dei piani individuali di risparmio che costituiscono un importante strumento di sostentamento per il tessuto produttivo specie in un periodo storico, come quello attuale, in cui le imprese italiane sono provate dal prolungarsi della crisi da Covid-19. Sono, quindi, da salutare con favore l’introduzione della possibilità di detenere più di un Pir, nonché l’eliminazione di determinati vincoli, che, unitamente, all’innalzamento delle soglie per i Pir «tradizionali», possono contribuire a una maggiore diffusione e alla diversificazione dei prodotti, aumentando la platea dei potenziali investitori.

*Marzo Associati

Studio Legale e tributario
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