PER L’INCIDENTE DEL LAVORATORE
di Vincenzo Giannotti
Il risarcimento richiesto dalla collaboratrice scolastica, caduta nel piazzale ghiacciato adibito a parcheggio della scuola, si riduce qualora l’uscita sia avvenuta da una porta secondaria utilizzabile solo in caso di emergenza. Secondo la Cassazione (ordinanza n.36865/2021), infatti, l’inadempimento datoriale agli obblighi di prevenzione non è in sé incompatibile con l’esistenza di un comportamento del lavoratore qualificabile come colposo.
Una collaboratrice scolastica ha chiesto, al Ministero dell’Istruzione, il risarcimento dei danni patiti, a seguito dell’infortunio sul lavoro, dovuti alla caduta avvenuta nel piazzale ghiacciato adibito a parcheggio della scuola presso la quale svolgeva l’attività di collaboratrice. Il Tribunale di primo grado e, successivamente, la Corte di appello hanno ridotto del 30% il danno reclamato dalla lavoratrice. E’ stata evidenziata, nel caso di specie, la colpa della lavoratrice per essere uscita da una porta secondaria ove era affisso il cartello di «divieto di accesso-uscita, da utilizzare solo in caso di emergenza». La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la ipotizzata condotta imprudente della lavoratrice è giuridicamente vanificata dal fatto che il datore di lavoro non ha diligentemente adempiuto ai propri innumerevoli obblighi e doveri in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, la cui osservanza avrebbe certamente, o con ragionevole probabilità, evitato l’evento (esempio manutenzione del cortile in buono stato di efficienza).
La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Non vi è dubbio come, nel caso di specie, il datore di lavoro pubblico non abbia diligentemente adempiuto agli obblighi di impedire l’evento, tuttavia, non può escludersi che il comportamento del lavoratore, autonomamente intrapreso, possa determinare un concorso di colpa: l’entrata-uscita principale della scuola era stata posta in sicurezza.
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