DISCO VERDE PER INTERVENTI REALIZZATI SU EDIFICI COMPOSTI DA PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ
di Fabrizio G. Poggiani
Per le comunità energetiche il 110% spetta a prescindere dal fatto che l’edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio e indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi. Il superbonus non è fruibile, invece, per l’immobile abitativo utilizzato per l’esercizio di un’attività di natura commerciale o professionale. Così le Entrate al 5° Forum Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di ieri.
Preliminarmente, gli esperti hanno evidenziato che il comma 16-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, ha previsto la fruibilità della detrazione del 110% per l’installazione di impianti da parte delle comunità energetiche costituite nella forma di enti non commerciali o di condomini. Un documento di prassi (circ. 18/E/2021), in merito alla possibilità, per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle configurazioni, di cui all’articolo 42-bis del dl 162/2019, di fruire della detrazione di cui all’articolo 119 del dl 34/2020 e della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del dpr 917/1986 (Tuir), ha chiarito che per effetto del richiamo contenuto nel comma 16-ter dell’articolo 119 alle disposizioni del comma 5, il 110% è subordinato alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti finalizzati al risparmio energetico o antisismici, di cui ai commi 1 o 4 del medesimo articolo 119.
Posto ciò, anche per le comunità energetiche, l’Agenzia delle entrate ritiene (a sostegno, circ. 30/E/2020 § 2.1.1.), con riferimento alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, che non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetti indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando l’esclusione di cui al comma 15-bis dell’articolo 119 del dl 34/2020, in base al quale il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Per l’agenzia, peraltro, non opera neppure la limitazione contenuta nel comma 10 del citato articolo 119, in merito alla possibilità di fruire del 110% limitatamente a due unità immobiliari, in quanto, come più volte precisato, tale disposizione riguarda solo le persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con l’ulteriore conseguenza che, per i soggetti in esame, la detrazione maggiorata del 110% spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.
La seconda problematica riguardava la posizione degli immobili locati per attività commerciale o professionale, sebbene censiti nelle categorie ordinarie abitative.
L’Agenzia delle entrate, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione del bonus, richiama un ulteriore circolare (n. 24/E/2020 capitolo 1) con la quale aveva a suo tempo chiarito che con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, il legislatore ha inteso stabilire che la fruizione del 110% riguarda unità immobiliari non riconducibili ai beni relativi all’impresa, di cui all’art. 65 del dpr 917/1986 (Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni, di cui al comma 2, dell’art. 54 del medesimo testo unico.
Per l’agenzia, pertanto, la strumentalità, in quanto attributo dell’immobile, deve essere necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva utilizzazione dell’immobile stesso, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile (proprietario, possessore o detentore) con la conseguenza che devono ritenersi esclusi dalla fruibilità del 110% gli interventi realizzati su immobili strumentali per natura, in quanto classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (tranne nell’ipotesi di cambio di destinazione di uso), nonché su immobili strumentali per destinazione per i quali invece rileva l’effettivo utilizzo.
In conclusione, non rientrano nel 110% gli interventi realizzati su un immobile che, sebbene classificato in una categoria catastale rientrante tra quelle su cui è possibile realizzare gli interventi agevolabili (abitativo), viene effettivamente utilizzato per l’esercizio dell’attività d’impresa o professionale dal proprietario o dal detentore dell’immobile medesimo, come nel caso di specie.
Fonte: