L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non è stata accompagnata da nuove regole in materia finanziaria. Ecco perché il governo ha concesso un periodo di grazia a banche, assicurazioni e fondi inglesi per definire i rapporti con i clienti italiani
di Elena Dal Maso
Il 1° gennaio il Regno Unito sotto la guida del primo ministro Boris Johnson è uscito dall’Unione europea e ora Londra si trova in area extracomunitaria. Tuttavia Uk e Ue hanno siglato poco prima di Natale solo un accordo quadro per evitare l’hard Brexit che per ora non contempla uno dei capitoli più importanti, gli accordi finanziari. Come ha spiegato Banca d’Italia, «l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea comporta conseguenze rilevanti sulla prestazione dei servizi ai clienti europei da parte degli intermediari britannici». Ma che cosa è cambiato nel concreto e che cosa devono fare oggi gli italiani clienti di banche, assicurazioni e gestori di fondi con sede a Londra? Ecco dieci punti da tenere a mente.

1) Dal 2021 gli intermediari inglesi quali «banche, gestori di fondi, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica», scrive Banca d’Italia, «non possono più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento. Infatti dal primo gennaio possono prestare servizi bancari e finanziari solo se hanno ottenuto una nuova autorizzazione in Italia in base al regime in vigore da tale data. In assenza di autorizzazione, la prestazione di servizi da parte di questi intermediari «è da considerarsi abusiva ai sensi di legge», precisa la nota di via Nazionale.

2) Per assicurare un’ordinata gestione di questo processo, il decreto legge Milleproroghe (183/2020) ha previsto norme specifiche a tutela dei clienti di intermediari con sede nel Regno Unito. In particolare, per evitare discontinuità nella prestazione dei servizi e per ridurre al minimo i disagi, è stato previsto che le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica e le banche del Regno Unito che hanno presentato una richiesta di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre possano comunque continuare ad operare fino all’autorizzazione. Si tratta di un cosiddetto periodo di grazia che comunque termina il 30 giugno 2021.

3) Durante questo periodo di grazia, i depositi dei clienti presso le banche britanniche operanti in Italia con succursale continueranno ad essere assistiti da un sistema di garanzia italiano e i clienti potranno continuare ad accedere all’Arbitro Bancario Finanziario. Le banche del Regno Unito che operano senza succursale non sono obbligate ad aderire all’Abf, purché aderiscano o siano sottoposte a un sistema stragiudiziale estero che faccia parte della rete Fin-Net.

4) Per permettere ai clienti di conoscere quale sistema di garanzia è responsabile della protezione dei propri risparmi, le banche dovranno fornire le informazioni previste dalla legge il più presto possibile e, in ogni caso, entro il 10 febbraio 2021.

5) Il decreto prevede inoltre che, in caso di rifiuto dell’autorizzazione a operare in Italia, gli intermediari devono cessare le attività non autorizzate. E per tale ragione dovranno avviare tutte le operazioni necessarie alla chiusura dei rapporti esistenti «nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi dalla data del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti», scrive Banca d’Italia. In questo periodo saranno assicurate le tutele dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dei sistemi di garanzia dei depositanti italiani per le banche britanniche operanti in Italia con succursale.

6) In particolare, spiega Vito Vittore, partner di Legàlia, «tra il 1° gennaio 2021 e il rilascio o diniego dell’autorizzazione (ma comunque non oltre il 30 giugno 2021) i soggetti esteri potranno svolgere le attività per le quali è stata richiesta l’autorizzazione continuando a prestare il servizio già esercitato prima del 31 dicembre 2020, almeno per quanto riguarda la gestione dei rapporti esistenti. In questo periodo non è tuttavia possibile acquisire nuovi clienti».
7) Il periodo di grazia, aggiunge Vittore, «si interrompe nel momento in cui l’intermediario dovesse ricevere l’autorizzazione o il suo diniego». Nell’ultimo caso, l’intermediario «è chiamato a cessare le attività nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del rifiuto».

8) Per gli intermediari inglesi che decidono di chiudere l’attività in Italia, il decreto prevede la restituzione ai clienti delle disponibilità liquide, dei beni e degli strumenti finanziari. È essenziale, sottolinea Banca d’Italia, «che i clienti forniscano tempestivamente istruzioni agli intermediari (ad esempio, indicando un Iban per accreditare le somme)».
9) Il decreto prevede che, in caso di finanziamenti, i clienti possano continuare a effettuare i pagamenti secondo le scadenze previste. Questa norma intende evitare che, a causa della cessazione dell’operatività in Italia, venga chiesto il pagamento integrale del debito residuo, a meno che non sia il cliente stesso a richiederlo. Banca d’Italia raccomanda ai clienti italiani che intendono recedere dal contratto o trasferirlo a un altro operatore di attivarsi per tempo.

10) Le imprese britanniche abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia a partire dalla fine del periodo transitorio sono cancellate dall’elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro e possono proseguire la loro attività ma senza concludere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza. Infine, è importante tenere presente che dalla scadenza del periodo di transizione i clienti possono recedere, senza oneri aggiuntivi, dai contratti di durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta, mentre le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del diritto di recesso. (riproduzione riservata)

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