Lo conferma l’Ordinanza n. 1096 depositata il 21 gennaio 2021 dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione  

ASSICURAZIONI E GIURISPRUDENZA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE 

di MR. OLIVIERO

Il dettato del Codice di Procedura Civile

Paradigmatico esempio di quanto la forma in alcuni casi è connaturata alla stessa sostanza, la pronuncia della Suprema Corte ribadisce pedissequamente il pacifico principio giuridico previsto dal secondo comma dell’Art. 480 del Codice di Procedura Civile: «Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.»

L’assenza del titolo esecutivo non è un mero vizio di forma superabile

Poco importa che il titolo esecutivo sia notificato preventivamente oppure contestualmente al precetto. Essenziale è che sia notificato correttamente, tanto quando è richiamato oppure quando è direttamente accluso nell’intimazione ad adempiere rivolta al debitore. Un cardine imprescindibile delle azioni esecutive che la Corte di Cassazione ha dovuto ribadire affinché non inizi ad essere considerato dalle corti di legittimità un mero vizio di forma, facilmente superabile, perché non lesivo dei diritti garantiti della difesa: «La mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, determina l’irrilevanza del vizio medesimo».

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