di Andrea Pira
Onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, ma anche composizione geografica dei componenti dei cda delle banche significative e presenti sui mercati internazionali. L’Abi scrive alle banche associate per illustrare i contenuti dei 27 articoli del decreto sui nuovi requisiti e criteri per la selezione e l’idoneità dei manager, andato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre. Si tratta delle evidenze oggettive per poter stabilire la permanenza in carica dei manager che completano quanto previsto dalla direttiva nota come Crd4. Un tassello chiave per definire i poteri di rimozione del management perché, come lamentato dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parlando del caso della Popolare di Bari, le regole in vigore, in attesa del decreto attuativo, non consentivano a Via Nazionale di intervenire, esercitando discrezionalità.
Il regolamento, che MF-Milano Finanza ha visionato, si applica ai componenti dei cda, del consiglio di sorveglianza e di gestione, del collegio sindacale, nonché al direttore generale Per passare il test di onorabilità i componenti non dovranno avere interdizioni legali o condanne definitive per reati come fallimenti, antiriciclaggio, legati alla gestione collettiva di investimento e risparmio.
Il recepimento della direttiva ha però già introdotto nell’ordinamento un altro criterio quello della correttezza che riguarderà «le condotte personali e professionali pregresse».
Si prendono in considerazione quindi condanne non definitive, provvedimenti cautelari o di decadenza, sospensione o radiazione dal albi, valutazioni negative di idoneità. In tutti questi casi la non idoneità non è automatica, ma passa per una valutazione dell’organo competente che dovrà giudicare se siano a rischio «la sana e prudente gestione, la reputazione della banca e della fiducia del pubblico».
Il criterio di correttezza, spiega la circolare dell’associazione presieduta da Antonio Patuelli, che MF-Milano Finanza può anticipare, non è invece soddisfatto nell’eventualità di un quadro «grave, preciso e concordante». La sospensione dall’incarico, va dichiarata «senza indugio» nel caso di condanna penale con pena detentiva, con una durata di almeno 30 giorni.
Quanto ai requisiti di professionalità, il nodo è sull’esperienza maturata. Per la scelta del presidente del cda deve ricadere su una figura con almeno cinque anni di esperienza in materia creditizia, assicurativa, finanziaria (vale anche l’attività di insegnamento universitario). Lo stesso lasso di tempo è previsto per l’esperienza che dovranno avere sia l’amministratore delegato sia il direttore generale in incarichi di amministrazione e controllo, mentre per i componenti esecutivi del cda si parla di tre anni e per i non esecutivi di due.
Alla professionalità si aggiungono anche criteri di competenza, la cui valutazione, in alcuni casi di professionalità comprovate, può anche non essere svolta. Nel caso possano emergere lacune specifiche e limitate, la banca potrà sopperire ad esempio con corsi di formazione. Mentre nei casi più gravi scatterà la decadenza.
Per le banche più grandi si segnala inoltre un limite al cumulo degli incarichi che si potranno ricoprire nell’istituto di credito e in altre società. Due le combinazioni possibili, o un incarico esecutivo sommato a due non esecutivi oppure quattro non esecutivi. Alla base c’è il principio del tempo che il manager può dedicare all’incarico per svolgerlo con efficienza e che gli indirizzi dell Eba e della Bce applicano a tutte le banche.
Se il tempo a disposizione non dovesse risultare sufficiente allora si potrebbe anche alla revoca di deleghe o incarichi.
In ogni caso le disposizioni finali lasciano ai singoli statuti la possibilità di introdurre criteri e requisiti anche più stringenti. (riproduzione riservata)
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