di Fabrizio Vedana
Assicurazioni al restyling. In vigore dal 9 febbraio le nuove disposizioni. Ampliata la platea dei soggetti che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa, iscrizione al registro degli intermediari estesa anche ai dipendenti della banca, aggiornamento professionale continuo per chi distribuisce polizze e introduzione di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Sono queste alcune delle novità contenute nel dlgs 30 dicembre 2020, n. 187, recante «disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (Ue) 2016/97 del parlamento europeo e del consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa», la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2021 è stata resa nota ieri, 29 gennaio, con un breve comunicato ministeriale.

Le nuove disposizioni riguardano la disciplina dei soggetti che esercitano l’attività di distribuzione assicurativa, all’attività prodromica alla conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e post-contrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni e hanno l’obiettivo di allineare il codice delle assicurazioni private alle norme già emanate dall’Ivass in attuazione della direttiva Idd.

Il decreto modifica una serie di articoli del codice delle assicurazioni private tra i quali l’articolo 106 al fine di far rientrare nel perimetro dell’attività di distribuzione la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione con l’evidente obiettivo di scongiurare il rischio che tramite internet si aggirino le disposizioni che regolano l’intermediazione assicurativa.

Importante anche la modifica apportata all’art. 109 allorché si prevede ora che debbano essere iscritti nel registro degli intermediari assicurativi anche i dipendenti e i collaboratori dei broker, delle banche e degli altri intermediari attivi nella distribuzione di polizze assicurative.

Modificato poi l’art. 109 bis il cui secondo comma prevede ora che ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro degli intermediari assicurativi devono puntualmente disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale.

Emendato anche l’articolo 112, al comma 5-bis, prevedendo che ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro la società (ie banca, intermediario ecc.) debba fornire indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell’ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa e che tale soggetto debba possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall’Ivass con regolamento.

Riscritto anche il comma 4 dell’articolo 119-bis che, per effetto del dlgs in commento, prevede ora che «i distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti».

Nuova anche la formulazione del comma 1 dell’art. 120-quinquies del codice delle assicurazioni con il quale si disciplina la vendita abbinata. La disposizione, per effetto del dlgs n. 187, prevede ora che il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

Completamente nuovo poi il capo II bis nel quale è stato inserito l’articolo 187.1, dedicato ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La nuova disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (relativo ai prodotti assicurativi aventi contenuto finanziario), i distributori e gli intermediari assicurativi abbiano l’obbligo di aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. Sarà un decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro della giustizia, su proposta dell’Ivass, a determinare i criteri di svolgimento delle citate procedure di risoluzione delle controversie.

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