Giulia Provino
Non si realizza una rendita vitalizia dell’onere del legatario, quando le parti hanno già stabilito il valore della cosa legata, nonostante le disposizioni testamentarie. È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 51 del 20/1/2021. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti mortis causa derivanti sia dalla istituzione di erede, sia in caso di attribuzione di legato. In relazione agli oneri posti a carico del legatario, l’articolo 671 c.c. dispone che «Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata». Inoltre, l’onere a carico dell’erede o del legatario è considerato legato a favore del beneficiario.
Nel caso in esame, l’istante, oltre ad essere erede, è anche beneficiaria di somme di denaro derivanti dall’esecuzione dell’onere posto a carico del legatario. Dunque, l’istante, ai fini fiscali, è considerata a sua volta legataria e, quindi, deve indicare nella dichiarazione di successione anche la rendita che le perviene per effetto del testamento.
In relazione al valore della cosa legata, avendo l’istante ed il legatario di comune accordo stabilito il valore economico da attribuire al legato, il legatario (nonostante le disposizioni del de cuius), non sarà tenuto a corrispondere somme superiori al valore del legato. La rendita derivante dall’onere imposto al legatario non realizza una «rendita vitalizia» (come inizialmente previsto nel testamento) ma piuttosto una «rendita a tempo determinato», essendo stato stabilito dalle parti sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento. Pertanto, ai fini del calcolo del valore della rendita, nel caso di specie, la base imponibile sarà determinata assumendo «il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato». Questo valore concorre, unitamente agli altri valori dei beni compresi nell’attivo ereditario devoluti a favore dell’istante, alla formazione della franchigia di 1 milione di euro su cui si applica l’aliquota dell’imposta di successione per il coniuge del de cuius pari al 4%.
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