di Maria Elisa Scipioni

Data la finalità previdenziale degli accantonamenti al fondo pensione, rivestono particolare importanza le politiche di investimento e di ripartizione del rischio adottate dal fondo nella gestione del proprio patrimonio.

In linea generale i criteri di gestione delle risorse sono dettati dal fondo in ottemperanza di quanto dettato dalla normativa di settore che fissa limiti di investimento e regole in materia di conflitti di interesse. In particolare la normativa impone la stipulazione di convenzioni tra i fondi e i gestori, ossia i soggetti abilitati dalla legge alla gestione delle risorse dei fondi. Questi, che possono avere sede in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, devono possedere determinati requisiti patrimoniali minimi; si tratta di Sim e banche che svolgono tale attività; Sgr o compagnie di assicurazione. E’ la società che ha istituito il fondo o il gestore delegato a impartire al depositario gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite. Il depositario verifica che tali indicazioni siano conformi alla normativa di settore, allo Statuto e al Documento sulla politica di investimento del fondo pensione. Gli obiettivi di investimento da realizzare, i criteri da seguire per la loro attuazione, i compiti dei soggetti coinvolti nel processo e il sistema dei controlli dei risultati conseguiti sono contenuti all’interno del Documento sulla politica di investimento predisposto dai fondi stessi.

La legge prevede la possibilità per i fondi pensione di istituire o una sola linea di investimento o più linee di investimento (si parla in questo caso rispettivamente di fondi monocomparto e fondi multicomparto) ciascuna delle quali è caratterizzata da una combinazione di strumenti finanziari che tiene conto anche dell’orizzonte temporale dell’investimento e da una specifica relazione di rischio e rendimento. In base agli strumenti finanziari che vengono acquistati, possiamo parlare di:

  • Linee garantite che offrono la garanzia di un rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi. Per i fondi pensione su base collettiva deve essere prevista obbligatoriamente una linea garantita che raccolga le iscrizioni di quei lavoratori che aderiscono tacitamente e dove confluirà il TFR maturando, in modo tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
  • Linee obbligazionarie pure o miste che investono solo o prevalentemente in obbligazioni.
  • Linee bilanciate che investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale.
  • Linee azionarie che investono solo o principalmente in azioni.

Pertanto, il risultato della gestione dipende essenzialmente dall’andamento dei mercati finanziari e dagli strumenti in cui i contributi versati dall’iscritto (soggettivo, datoriale e TFR) sono investiti. Per dovere di cronaca va ricordato che, invece, il TFR lasciato in azienda viene rivalutato sulla base del 75% dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie aumentato di una quota fissa pari all’1,5% annuo.

In quest’ottica l’iscritto è chiamato ad agire sul proprio risparmio previdenziale attraverso la scelta della linea di investimento più adatta al proprio profilo tra quelle offerte dal fondo pensione a cui si è deciso di aderire. Tra i criteri di scelta occorre tenere presente una serie di variabili:

  • l’età;
  • le condizioni socio-economiche;
  • quanti anni mancano al pensionamento di base e quanto sarà più o meno l’ammontare della stessa;
  • la propensione personale al risparmio e al rischio finanziario.

I lavoratori più giovani con un maggior numero di anni davanti prima del pensionamento potrebbero risultare più orientati verso linee di investimento a prevalenza maggiormente azionaria, con un più alto grado di rischio, ma con una maggiore probabilità di alti rendimenti nel lungo periodo e con la possibilità di recuperare eventuali perdite. Mentre, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l’adesione a un comparto più prudenziale a prevalenza obbligazionaria con una maggiore garanzia di restituzione del capitale. Tuttavia, va specificato che nel corso del periodo di permanenza nel fondo è possibile cambiare la linea di investimento scelta all’atto dell’adesione, in modo da ricalibrare l’investimento in funzione delle propensioni personali. Molti fondi pensione offrono delle linee che prevedono degli switch automatici da comparti più rischiosi a maggiormente prudenziali, ad esempio in funzione degli anni mancanti al pensionamento.

La tassazione dei rendimenti

Il D.Lgs. 252/2005 non ha modificato il regime fiscale dei rendimenti maturati dalle forme pensionistiche complementari. E’ andata così persa una buona occasione per adottare un modello di tassazione EET, così come diffuso nella gran parte degli altri paesi europei.

Il risultato netto maturato deve essere calcolato senza considerare tutte quelle operazioni che nulla hanno a che fare con i flussi finanziari. Inoltre, non si applicano nei confronti dei fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti, ad eccezione dei casi in cui è disposto diversamente. Per tali ragioni i fondi pensione assumono la qualifica di soggetti lordisti.

 

In particolare, le forme pensionistiche complementari continuano a essere assoggettate a un’imposizione di tipo sostitutivo delle imposte sui redditi mediante l’applicazione di un’aliquota del 20% sul risultato netto maturato su ciascun periodo di imposta. Va specificato però che, prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, l’imposta sostitutiva applicata ai fondi pensione era dell’11,5% innalzata poi al 20% con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, ma con due importanti eccezioni:

  • applicazione di un’imposta del 12,5% sui rendimenti maturati da titoli di Stato italiani o titoli a essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali e obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cd. “white list”, cioè tutti i paesi con i quali l’Agenzia delle Entrate prevede un adeguato scambio di informazioni; redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito che abbiano come “sottostante” i predetti titoli pubblici ed equiparati; interessi da project bond (no proventi da riporto o pronti contro termine e capital gain su project bond).
  • un credito d’imposta qualora il Fondo investa in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Il credito andrà computato dall’ammontare derivante dall’applicazione ai rendimenti delle aliquote del 12,5% e 20%.

Ciò sta a significare che se si sceglie un comparto bilanciato (50% azioni – 50% obbligazioni) l’imposta sostitutiva sarà dell’12,5% per i rendimenti della componente obbligazionaria e del 20% per quella azionaria.

Per completezza va ricordato che il TFR lasciato in azienda è tassato attraverso un’imposta sostitutiva del 17%.

Rispetto alla tassazione applicata ai rendimenti delle altre forme di investimento, quella sui fondi pensione gode comunque di un’aliquota agevolata. Di fatto, se mentre i rendimenti generati da titoli di stato italiani e dei Paesi della “white list” sono soggette alla stessa aliquota del 12,5%, quelli generati da azioni, obbligazioni, titoli di stato “non white list” sono assoggettati a un’imposta del 26%.

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