Lo stabilisce l’ordinanza 643 pubblicata il 15 gennaio 2021 dalla I sezione Civile della Corte di Cassazione ritenendo inammissibile il sindacato di merito sulle CTU nei giudizi di legittimità
di L. Petri e MR. OLIVIERO
La pronuncia in breve
La parte che intenda contestare le risultanze di una Consulenza Tecnica d’Ufficio deve svolgere «puntuali e dettagliate critiche» in sede di merito, risultando inammissibili quelle svolte per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte con l’ordinanza 643 depositata in data 15 gennaio 2021, confermando il granitico orientamento in materia.
Il caso
La vicenda in esame trae origine da un giudizio promosso dai proprietari di un terreno nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto il quale, attraverso l’approvazione del Piano Regolatore, ne aveva in precedenza previsto l’esproprio forzato. La Corte d’Appello d’Ancona accertava, in prima battuta, la natura espropriativa del vincolo e, quindi, il diritto per i proprietari ad ottenere un indennizzo da parte dell’Ente locale. Tale indennizzo veniva in seguito determinato sulla base della relazione tecnica resa dal CTU incaricato dalla Corte territoriale. Nel caso in esame, i proprietari del terreno non fornivano prova di aver svolto tali critiche alla relazione peritale. Questo comportava l’impossibilità per la Suprema Corte adita di esaminare la relazione peritale, in quanto ciò avrebbe configurato un inammissibile sindacato di merito.
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