di Pagina a cura di Gianpaolo Sbaraglia* e Giovanni Chiarandà*
L’Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta, con la risposta n. 3/2021, in tema di trattamento fiscale dei contributi volontari assegnati dal datore di lavoro ai propri dipendenti in forza di un piano di welfare previsto dal contratto collettivo di secondo livello applicato dall’impresa, affermandone la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 Tuir. L’iter argomentativo sviluppato nel documento di prassi in esame prende spunto dal quesito tramite il quale il contribuente istante chiedeva all’amministrazione finanziaria se fosse possibile applicare l’art. 51, comma 2, lett. f), Tuir (opere o servizi assegnati al dipendente aventi utilità sociale) alle somme dallo stesso corrisposte ai lavoratori a titolo di rimborso dei contributi volontari da questi ultimi versati all’Inps, ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997. In particolare, l’istante, in applicazione di un contratto collettivo territoriale, aveva deciso di incentivare il ricambio generazionale in azienda attribuendo ai dipendenti, a cui fossero mancati ventiquattro mesi al pensionamento, la possibilità di fruire della riduzione dell’orario di lavoro, predisponendo, onde favorire il ricorso a tale strumento, uno specifico meccanismo di rimborso della contribuzione volontaria prevista dal contratto collettivo succitato. A fronte della riduzione dell’orario di lavoro e, conseguentemente, altresì della retribuzione, l’istante decideva di farsi carico del versamento dei contributi volontari che i lavoratori avrebbero continuato a versare all’ente di previdenza per raggiungere l’ammontare della contribuzione prevista per il lavoro full-time e mantenere, dunque, invariata la loro copertura previdenziale. Il rimborso dei contributi avveniva periodicamente, a fronte della richiesta da parte del dipendente che aveva effettuato il versamento e dietro apposita presentazione delle relative ricevute di pagamento, e direttamente in busta paga. Così caratterizzandosi, l’istante sosteneva l’attribuzione di tali somme non dovessero concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto misura prevista, oltre che nell’interesse dello stesso datore di lavoro, a beneficio di un raggruppamento omogeneo dei dipendenti e con l’intento di realizzare uno scopo di carattere sociale, ossia favorire l’assunzione giovanile. Ciò posto, come anticipato, nel fornire la risposta al quesito, l’Amministrazione finanziaria non ha condiviso la soluzione prospettata dal contribuente e ha negato la riconduzione della misura del rimborso della contribuzione volontaria, benché eseguito in un piano di welfare contrattualmente previsto, in una delle fattispecie previste proprio dall’art. 51, commi 2 e 3, Tuir. Dopo aver preliminarmente evidenziato il carattere eccezionale di dette deroghe e, pertanto, l’inammissibilità di una loro applicazione a fattispecie diverse da quelle normativamente previste, l’Amministrazione finanziaria si sofferma su due specifiche ipotesi. In primo luogo, la lett. h) del secondo comma dell’art. 51 Tuir la quale non sottopone a tassazione le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 Tuir, come i contributi previdenziali e assistenziali versati, in ottemperanza a disposizioni di legge, dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Tali versamenti, proprio in quanto effettuati in sostituzione del lavoratore ed essendo trattenuti dalla sua retribuzione, vengono esclusi, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. h), Tuir, dalla base imponibile. Lo stesso trattamento non può, peraltro, riservarsi alle somme rimborsate dal datore di lavoro per i contributi sostenuti volontariamente dal dipendente, giacché, nella specie, tali versamenti non possono dirsi effettuati dal datore in sostituzione del dipendente. Nel confutare, inoltre, la soluzione interpretativa sostenuta dall’istante, l’Agenzia esclude la riconduzione del rimborso anzidetto nell’ambito di un piano di welfare e l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), Tuir. Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria non ritiene di poter riscontrare, nel caso esaminato, i requisiti essenziali ai fini dell’applicazione della norma citata. Difatti, se, per un verso, è vero che la misura del rimborso della contribuzione volontaria è stata prevista a favore di una categoria omogenea di dipendenti, coloro ai quali manchino non più di due anni dal pensionamento, per altro verso, non è possibile rinvenire, in seno al rimborso medesimo, una delle finalità che il Legislatore ha qualificato come necessarie per consentire che taluni benefit possano non ricadere nell’ambito applicativo del principio di onnicomprensività, e costituite da finalità di «educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto». Inoltre, richiamando due precedenti documenti di prassi (la circolare n. 28/E del 2016 e la risoluzione del 29 marzo 2010, n. 26), in cui veniva specificato che l’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), Tuir è riferibile unicamente ad erogazioni in natura, non comprendendo, al contrario, somme di denaro erogate ai dipendenti, ivi compresi i rimborsi di spese, anche se documentate, l’Agenzia rinviene in tale ulteriore circostanza un motivo di rigetto della soluzione proposta e rassegnata dall’istante.
© Riproduzione riservata
Fonte: