Al termine del periodo di transizione europeo (31 dicembre 2020) si è completato il processo di Brexit, ovvero dell’uscita del Regno Unito dall’UE. Dal 1° gennaio 2021 le imprese di assicurazione britanniche, divenute di Stato terzo, sono soggette alla disciplina prevista per tali operatori.

Il Governo italiano, con il decreto legge n° 183/2020 c.d. “Milleproroghe”, ha introdotto misure transitorie nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito.

In particolare, le imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito che sino al 31 dicembre 2020 risultavano abilitate ad esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi, dal 1° gennaio 2021 sono state cancellate dagli elenchi tenuti dall’IVASS. Esse proseguono l’attività nei limiti della gestione delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o ad altro termine evidenziato dall’impresa in uno specifico Piano da presentare all’IVASS.

Tali imprese devono:

  • informare contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale;
  • presentare all’IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un Piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
  • presentare all’IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del Piano.

I consumatori (contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative):

  • devono ricevere dall’impresa con sede legale in UK un’informativa sulle modalità attraverso le quali l’impresa continuerà ad operare; tale informativa potrà anche essere pubblicata solo sul sito dell’impresa;
  • dal 1° gennaio 2021 possono recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che abbiano durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa, ovvero possono esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale. Il recesso ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso;
  • non possono avvalersi delle clausole di tacito rinnovo dei contratti;
  • possono inviare i reclami direttamente all’impresa, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP 24/2008 e, in caso di mancata risoluzione, all’IVASS

Fonte: IVASS

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