di Giovanni Galli
Considerando che i crediti d’imposta legati a ecobonus, sisma bonus e superbonus sono sul piano sostanziale più assimilabili a un’attività finanziaria, in quanto possono essere utilizzati per compensare un debito , nonché essere scambiati con altre attività finanziarie, un modello contabile basato sull’Ifrs 9 rappresenta l’accounting policy più idonea a fornire un’informativa rilevante e attendibile, come richiesto dallo Ias 8 paragrafo 10. Esso infatti sembra garantire in maniera più adeguata una rappresentazione fedele della posizione finanziaria, reddituale e dei flussi di cassa dell’entità, riflettendo la sostanza economica e non la mera forma dell’operazione, in maniera neutrale, prudente e completa. Lo si legge nel documento di Banca d’Italia/Consob/Ivass n. 9 (Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli Ias/Ifrs) in tema di «Trattamento contabile dei crediti d’imposta connessi con i decreti legge Cura Italia e Rilancio acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti». Con esso si rappresenta agli istituti bancari che in gran numero stanno diventando soggetti attivi nella gestione dei bonus, la necessità di assicurare che il trattamento contabile applicato ai crediti d’imposta introdotti dai decreti sia definito nel rispetto delle disposizioni dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Nel documento si spiega innanzi tutto che le peculiarità dei crediti non permettono una loro immediata riconducibilità a uno specifico principio contabile internazionale. Dunque, al fine di definire il trattamento contabile da adottare ai crediti d’imposta si fa riferimento ad alcune disposizioni contenute nel principio contabile Ifrs 9 per gli strumenti finanziari Il prezzo di acquisto dei crediti fiscali dovrà scontare a) il valore temporale del denaro e b) la capacità di utilizzarlo entro la relativa scadenza temporale. Tale prezzo dovrà soddisfare la condizione dell’Ifrs 9 secondo cui le attività e le passività finanziarie vanno inizialmente rilevate al fair value ed essere assimilato, nella gerarchia del fair value prevista dall’Ifrs 13, a un fair value di livello 3, non essendoci al momento mercati attivi né operazioni comparabili. Per la valutazione successiva delle attività finanziarie al costo ammortizzato, verrà invece considerato il valore temporale del denaro; l’utilizzo di un tasso d’interesse effettivo; e i flussi di utilizzo del credito d’imposta tramite le compensazioni. Dovrà essere utilizzato un tasso di interesse effettivo determinato all’origine in maniera tale che i flussi di cassa attualizzati connessi con le compensazioni attese future stimate lungo la durata prevista del credito d’imposta eguaglino il prezzo d’acquisto dei crediti d’imposta. Per calcolare il tasso di interesse effettivo, si dovranno stimare le compensazioni attese tenendo conto di tutti i termini relativi al credito d’imposta, compreso il fatto che il credito d’imposta non utilizzato in ciascun periodo di compensazione sarà perso. Per quanto riguarda la presentazione in bilancio e l’informativa da fornire nelle rendicontazioni contabili periodiche, nel documento tecnico si legge che tenuto conto che i crediti d’imposta acquistati non rappresentano, ai sensi dei principi contabili internazionali, attività fiscali, contributi pubblici, attività immateriali o attività finanziarie, la classificazione più appropriata, ai fini della presentazione in bilancio, è quella residuale delle «altre attività» dello stato patrimoniale, in linea con i paragrafi 54 e 55 dello Ias 1 «Presentazione del bilancio». Con riferimento alla rappresentazione, nel prospetto di conto economico e/o in quello della redditività complessiva, dei proventi e degli oneri derivanti dall’acquisto e utilizzo dei crediti d’imposta, essa rifletterà la modalità di gestione adottata dal cessionario (Hold to Collect, Hold to Collect and Sell, Other) così come la natura di tali proventi e oneri (interessi, altri aspetti valutativi quali le rettifiche per riduzione di valore, utili/perdite da cessione), in linea con i paragrafi 82 e 82A dello Ias 1 «Presentazione del bilancio». Il documento infine richiama l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sulla necessità di rappresentare, nell’ambito delle rendicontazioni contabili periodiche redatte in conformità ai principi contabili Ias/Ifrs, «una puntuale informativa in merito all’accounting policy adottata e alle relative motivazioni, in linea con quanto previsto dallo Ias 1 in tema di «Illustrazione dei principi contabili», esponendo, per quanto compatibili, le informazioni integrative pertinenti alla policy applicata».

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