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Perché sono in arrivo enormi opportunità per gli intermediari che si faranno trovare pronti nei confronti della nuova normativa? Vediamo nel dettaglio di cosa parliamo e quali sono gli spunti e gli strumenti adatti ad affrontare al meglio il cambiamento.

In questo articolo ci rivolgiamo agli intermediari che operano con le piccole e medie imprese (PMI).

Con l’introduzione del nuovo Codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) già in vigore, per la parte che interessa, dal marzo 2019, è stato integrato un articolo molto importante del nostro codice civile: il 2086 c.c.: “Gestione dell’impresa”.

In particolare il testo ora al secondo comma cita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

La norma che imponeva un adeguato assetto, prima riservata alle sole S.p.a., è stata quindi estesa a ogni imprenditore che operi in forma societaria.

Traslando tale disposizione che, si ricorda, e’ obbligo e non facoltà di ciascun imprenditore, si configura la necessità di un approccio nuovo ai metodi di gestione e finanziamento dei rischi, ovvero alle assicurazioni.

Gli assetti organizzativi dovranno risultare tanto più ampi e complessi quanto più strutturata e articolata sarà l’azienda; ciò significa che la PMI potrà adottare un modello semplificato, ma pur sempre adeguato a garantire la continuità aziendale, anche alla luce del corretto trasferimento dei propri rischi aziendali al mercato assicurativo.

Un’ulteriore riflessione prende spunto dalla frequente sovrapposizione, nelle PMI italiane, della figura dell’amministratore con quella dell’imprenditore/proprietario. Il dotarsi di strumenti di analisi maggiormente completi e inclusivi va a tutelare il patrimonio personale dell’imprenditore/amministratore, che per legge resta aggredibile illimitatamente in caso di danni patrimoniali conseguenti ad atti gestori contrari alla legge o allo statuto.

Sin qui, però, la cosa potrebbe riguardare esclusivamente gli imprenditori, in quanto la mancata adozione di un modello adeguato per quanto visto può portare a richieste risarcitorie il gestore dell’impresa, ma non l’intermediario assicurativo.

Perché tutto cambierà dal 01 Aprile 2021?

Dal 01 Aprile 2021 entreranno in vigore le disposizioni del Provvedimento IVASS 97/2020, finalizzato a modificare alcuni Regolamenti in vigore, tra cui il n° 40/2018.  Secondo quanto previsto, l’intermediario non solo sarà tenuto a fornire un’informativa commisurata alla tipologia del contraente e alla complessità della copertura, all’interno della quale illustra le caratteristiche generiche e specifiche (compresi limiti delle garanzie e ogni altro elemento utile) atte a consentire al contraente di prendere una decisione in piena consapevolezza, ma diverrà obbligo darne evidenza su apposita documentazione.

Restano esclusi, per ora, solo i c.d. “grandi rischi” ovvero PMI che superano almeno 2 dei seguenti parametri:

  • Attivo patrimoniale oltre i 6.200.000 €
  • Fatturato oltre i 12.800.000 €
  • Numero di dipendenti oltre i 250

Prima si trattava di semplice “informazione”, la quale può essere fornita (leggi: dimostrata) in molti modi, anche diversi dalla forma scritta; inoltre era possibile svicolare rispondendo: “il cliente rifiuta di fornire le informazioni”, cosa non più consentita dalle nuove disposizioni.

A fronte di ciò possiamo riassumere che si renderà ora necessario:

  • Oggettivizzare le esigenze del cliente
  • Approfondire gli aspetti legati ai rischi specifici
  • Instaurare un percorso di conoscenza puntuale e aggiornato
  • Desumere una quantificazione del bisogno, nelle varie aree

Tenuto conto del fatto che, in ogni caso, non viene mai meno la responsabilità professionale dell’intermediario assicurativo, tali disposizioni possono essere viste come nuovi obblighi oppure come l’opportunità per l’agente e/o il broker di fissare nero su bianco le scelte consapevolmente adottate assieme all’assicurato, evitando cosi un domani di essere chiamato a rispondere per danni non risarciti/indennizzati.

Le azioni legali contro gli intermediari sono in ascesa, in adeguamento alla dinamica già innescatasi da tempo all’estero, e rappresentano uno dei rischi a maggior impatto per i distributori.

Si ricorda, infine, che “fare bene le polizze” non significa fornire un modello d’adeguatezza/organizzativo al proprio cliente.

La chiave di volta

Data l’esigenza dell’imprenditore evidenziata nella prima parte (ovvero attraverso il nuovo obbligo dell’art. 2086 c.c.) e la necessità di adeguamento dell’intermediario, perché non fare un passo oltre e fornire al nostro cliente PMI un format di consulenza in grado di soddisfare entrambe le esigenze? Un “win-win” che certamente potrà essere remunerato in modo differente.

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