di Daniele Cirioli
Via libera alle domande di Ape sociale, prorogata per quest’anno dalla legge di Bilancio 2021. La domanda può essere presentata anche da chi ha perfezionato i requisiti in anni passati. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 163/2020, anticipando la novità della proroga al 31 dicembre 2021 del c.d. «anticipo pensionistico» prevista dalla legge n. 178/2020 (legge Bilancio 2021), in attesa di future istruzioni con apposita circolare.
Mettersi a riposo prima. L’Ape sociale è la facoltà di mettersi a riposo prima, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 mesi nel 2019 e 2020), a chi ha almeno 63 anni e versa in situazioni di disagio economico. Nel periodo di riposo, prima di ottenere la pensione vera e propria, si riceve un sussidio mensile dell’importo massimo di 1.500 euro lordi. Queste le condizioni:
a) aver cessato l’attività lavorativa (dipendente, autonoma e parasubordinata)
b) non essere titolare di una pensione diretta;
c) trovarsi in una delle «particolari» situazioni tutelate;
d) avere un minimo di 30/36 anni di contributi (a seconda della «particolare» situazione);
e) maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte la pensione minima dell’Inps (poco più di 721 euro).
Si ricorda che è previsto uno sconto speciale a favore delle lavoratrici e, in particolare, a quelle madri: hanno diritto allo sconto di un anno del requisito contributivo per ogni figlio, fino a un massimo di due anni (figli legittimi, naturali, adottivi). Pertanto, ad esempio, le madri con due figli possono accedere all’Ape sociale con 28 anziché 30 anni di contributi (34 e non 36 anni, se risultano addette a lavori gravosi).
Due le domande. Il procedimento di riconoscimento e attribuzione dell’Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti. Per prima cosa occorre il riconoscimento del diritto; ciò è fatto dall’Inps, a seguito della prima domanda dell’interessato. L’Inps comunica: l’ok al riconoscimento dell’Ape con indicazione della prima decorrenza utile o eventualmente con differimento della decorrenza (in caso d’insufficienza delle risorse finanziarie); rigetto della domanda, se non sussistono le condizioni per il diritto. Solo nel primo caso, se cioè c’è diritto all’Ape, il beneficiario può fare la seconda domanda: quella di liquidazione. Per la quale non c’è alcun termine, ma un vincolo: l’Ape è erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La proroga per il 2021. La legge Bilancio 2021, come detto, ha prorogato l’Ape sociale al 31 dicembre 2021. Pertanto, dal 1° gennaio, spiega l’Inps, possono presentare la domanda di riconoscimento del beneficio i soggetti che, nel corso del corrente anno, maturano i requisiti e le condizioni per il diritto. La domanda, aggiunge l’Inps, possono presentarla anche coloro che hanno perfezionato gli stessi requisiti e condizioni negli anni precedenti e tuttavia non hanno avanzato anche una domanda di accesso al prepensionamento. Infine, l’Inps ricorda che, per non perdere alcune dei ratei del sussidio spettanti, ai soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste, possono presentare contestualmente anche la domanda di accesso all’Ape.
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