Il danno catastrofale, ovvero lo stato di sofferenza spirituale o intima (paura o patema d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine, presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine.
Nel caso oggetto della decisione, la Corte ha ritenuto che due ore e mezza costituissero un apprezzabile lasso di tempo ai fini del riconoscimento del danno catastrofale.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 17/09/2019 n. 23153