In Francia Aviva Vie è stata condannata dal Tribunal de Grande Instance di Nanterre a pagare la somma di 304.754,51 euro e 3.000 euro di danni. Si tratta di un rifiuto di copertura per false dichiarazioni intenzionali dell’assicurato al momento della stipula della polizza assicurativa.
Dopo aver sottoscritto un contratto vita con la società Aviva nell’agosto 2016 – con le garanzie “inabilità al lavoro – invalidità – perdita di autonomia e morte” – un individuo muore il 6 marzo 2018. In seguito al rifiuto dell’assicuratore di versare la prestazione in caso di morte prevista dal contratto, la vedova ha citato in giudizio la compagnia di assicurazione. L’assicuratore rimprovera all’assicurato di aver risposto negativamente al questionario medico in merito alla conoscenza di un’infermità o di una malattia di qualsiasi tipo (ad eccezione delle affezioni stagionali) o all’esistenza di un controllo medico. Inoltre, specifica che qualsiasi persona che porta “l’anomalia genetica responsabile del morbo di Huntington è inevitabilmente obbligata a dichiararla”. Pertanto il contratto deve essere dichiarato nullo per mancanza di contingenza.
Da parte sua, la vedova sottolinea che nel 2003 l’assicurato aveva effettuato un test di screening “pre-sintomatico del morbo di Huntington”, che si era rivelato positivo. In altre parole, l’assicurato era un portatore del gene responsabile dell’innesco di tale malattia. Tuttavia, nel 2018, un certificato medico aveva rivelato che l’assicurato era “privo di segni neurologici durante i consulti medici” effettuati nel 2003, 2008, 2014 e 2017.
Alla luce delle informazioni presentate e con decisione del 25 ottobre 2019, il Tribunale regionale di Nanterre ha condannato l’assicuratore al pagamento dell’indennità di decesso. Ai sensi degli articoli L.113-8 del Codice delle Assicurazioni e L.1141-1 del Codice della Sanità Pubblica, i giudici hanno ritenuto che “l’assicuratore non può opporre al richiedente i risultati di test genetici predittivi finalizzati alla ricerca di una malattia non ancora dichiarata, né, di conseguenza, rimproverargli di non aver rivelato, al momento della sua iscrizione, tale predisposizione se la malattia non si è ancora manifestata”. In altre parole, il risultato di un test genetico predittivo non può essere utilizzato contro una persona assicurata. Il Tribunale respinge inoltre il ragionamento dell’assicuratore secondo cui, nella fattispecie, il carattere aleatorio del contratto era scomparso.