Nel caso di danno cagionato a minore in contesto scolastico, quando ricorre l’ipotesi di danno arrecato dal minore a sè stesso, trattasi di responsabilità contrattuale.
Diversamente, quando il danno è patito dal minore per fatto altrui, l’istituto di riferimento è quello della responsabilità aquiliana ed in particolare l’art. 2048 c.c. che configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui.
In sostanza, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché
- mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto
- sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
Tribunale di Bolzano, sentenza del 20/09/2019 n. 838