Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
Non conta un eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri della
- abnormità
- inopinabilità
- ed esorbitanza
rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.
Cassazione civile sez. lavoro, sentenza del 02/10/2019 n. 24629