di Giovanni Barbara – partner KStudio associato (Kpmg)

Con una recente pronuncia (sent. n. 1420 del 15 gennaio) la Cassazione Penale chiarisce, o meglio conferma, che l’ipotesi di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto contemplata dall’art. 131-bis c.p. non si ritiene applicabile ai casi di responsabilità amministrativa dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Nel caso di specie, il Tribunale aveva assolto un ente (ai sensi dell’art. 131-bis) dall’illecito amministrativo di cui al Dlgs. n. 231 del 2001, art. 25-undecies (Reati ambientali), ritenendo che l’offesa provocata fosse di particolare tenuità in ragione del modesto vantaggio conseguito e della natura non abituale della condotta. La responsabilità amministrativa dell’ente, precisa la Corte di legittimità, si configura diversamente rispetto a quella penale e quest’ultima, a differenza della prima, potrà essere esclusa al ricorrere delle condizioni di cui al citato art. 131-bis c.p. in ipotesi di particolare tenuità del danno e del pericolo. È stato più volte chiarito come essa rappresenti un «tertium genus» che, configurando un sistema di responsabilità coerente con i principi di matrice costituzionale, arriva a coniugare i tratti propri dell’ordinamento penale con quelli del sistema amministrativo. Tant’è che si tratta di una forma di responsabilità autonoma rispetto a quella penale ascrivibile alla singola persona fisica che ha materialmente agito e commesso il reato-presupposto e che, per espressa previsione di legge, sussiste anche quando: (i) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; (ii) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia (sul punto, si veda art. 8, Dlgs. 231/2001). In altre parole, «la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal Dlgs. n. 231 del 2001 investe direttamente l’ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l’intera sua concretizzazione». La riferita autonomia delle forme di responsabilità in commento, porta a ritenere che le cause di esclusione della punibilità riferibili alla persona fisica per la particolare tenuità del fatto non possano essere estese in sede di applicazione della sanzione amministrativa all’ente, non potendo in simili ipotesi il giudice prescindere dall’accertamento della responsabilità di quest’ultimo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Ricostruzione che, peraltro, appare perfettamente in linea con il dato normativo, posto che il Dlgs. 231/2001 non comprende tale ipotesi tra i casi di esclusione della punibilità espressamente menzionati. (riproduzione riservata)

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