L’Ivass ha posto in pubblica consultazione lo schema di provvedimento 1/2020, recante modifiche alle disposizioni dettate dal provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all’attestazione sullo stato del rischio, nonché all’allegato 1 al provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novità introdotte all’art. 134, comma 4-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private – dal c.d. dl fiscale (decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019).
Lo schema di provvedimento ha come obiettivo l’adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti interessate dalla modifica della normativa primaria.
In particolare gli articoli 2 e 7 del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, nonché l’allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, sono modificati per rendere tali previsioni coerenti con il nuovo dettato normativo di cui all’articolo 134, comma 4-bis, CAP.
Con riguardo al Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018:
- art. 2, comma 1: viene inserita esplicitamente, in ipotesi di accesso al “bonus familiare”, la deroga alla norma generale che assegnerebbe alla classe di merito di conversione universale 14 (di seguito, classe CU) i veicoli di prima immatricolazione, ovvero oggetto di voltura al PRA ovvero di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli;
- art. 2, comma 2: viene inserita esplicitamente, in ipotesi di accesso al “bonus familiare”, la deroga alla norma generale che assegnerebbe in caso di veicoli già assicurati la classe di merito di conversione universale indicata nell’attestazione sullo stato del rischio;
- art. 7, comma 2: in ipotesi di mantenimento della classe di CU e della relativa tabella di sinistrosità pregressa contenuta nell’attestato di rischio, il riferimento ai soli veicoli appartenenti alla stessa categoria, alla luce dell’apertura contenuta nel comma 4-bis dell’art. 134 CAP viene modificato, consentendone l’applicabilità anche a veicoli di diversa tipologia;
- art. 7, comma 2, lettera i): il riferimento al decreto Bersani viene aggiornato con il più ampio riferimento ai benefici di cui alla novella legislativa primaria;
- art. 7, comma 3: il riferimento alla sinistrosità pregressa viene aggiornato alla luce della nuova disposizione primaria.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all’IVASS, entro il 6 febbraio 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: rcautofamiliare@ivass.it utilizzando il file word allegato e compilato in coerenza con le relative istruzioni.