Il nuovo articolo 184 del Tuf prevede da due a 12 anni di carcere. Si estende l’ambito di applicazione delle norme La modifica per disattivare la procedura d’infrazione Ue
di Andrea Pira
Raddoppiano le pene detentive per l’insider trading. Adeguando la normativa italiana a quella comunitaria, il governo ora prevede che la reclusione per abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate possa andare da un minimo di due a un massimo di dodici anni. La norma è contenuta in una bozza della legge europea che MF-Milano Finanza ha potuto consultare e che dovrebbe approdare presto in consiglio dei ministri. Le modifiche all’articolo 184 del Testo unico della finanza intendono affrontare la procedura d’infrazione avviata contro l’Italia per il mancato adeguamento alla normativa Ue in materia di sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva 2014/57/Ue).
La direttiva era stata recepita, ma non appieno. Ad esempio attualmente le pene detentive sono comprese tra uno e sei anni. La normativa Ue attribuisce alle autorità più ampi poteri di agire contro i soggetti responsabili della manipolazione e dell’abuso di informazioni finanziarie. Ai sensi delle norme comunitarie adottate nell’aprile 2014 dagli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a garantire che simili comportamenti, compresa la manipolazione degli indici di riferimento, costituiscano reato e siano punibili con sanzioni effettive e coerenti in tutta l’Unione europea.
La reclusione da due a 12 anni con multa da 20mila a 3 milioni di euro varrà per chi, in qualità di componente di consigli d’amministrazione, di organi di controllo o direzione, oppure in quanto azionista o per via della propria funzione, avendo accesso a informazioni privilegiate «acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime»; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato; raccomanda o induce altri a sfruttare le informazioni.
Sarà invece punito con la reclusione da 18 mesi a dieci anni di carcere e con multe da 20mila a 2,5 milioni di euro chiunque, non ricadendo nelle categorie precedenti, sfrutterà comunque le informazioni pur conoscendone il carattere riservato. Con la legge europea cambia anche l’articolo 182 del Tuf, ampliando l’ambito di applicazione e entrando ancora più in profondità nel dettaglio degli strumenti cui si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli.
Entrano nel provvedimento anche disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato, completando quindi l’attuazione della direttiva 34 del 2014 nonché la designazione dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) quale competente per l’attuazione del regolamento comunitari sulla portabilità dei contenuti online, che permette ai fornitori di garantire il servizio ai clienti ovunque essi si spostino nel mercato interno. Correttivi riguardano anche le assicurazione con una modifica a Solvency II. (riproduzione riservata)
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