Debora Alberici
Scatta il sequestro sui beni dell’amministratore dell’azienda sanzionata ai sensi della «231» se il patrimonio dell’ente è insufficiente.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1676 del 16 gennaio 2020, ha respinto il ricorso del manager di una grande impresa accusata di malversazione ai danni dello Stato per non aver destinato i finanziamenti al progetto per il quale erano stati concessi.
Per gli Ermellini, «la confisca per equivalente del profitto di cui all’art. 19 del dlgs n. 231/01 ha natura di sanzione principale e autonoma, senza che ricorra rapporto di sussidiarietà o di concorso apparente tra la detta disposizione e le norme del codice penale che prevedono la stessa misura ablativa a carico delle persone fisiche responsabili del reato, fermo restando logicamente che l’espropriazione non potrà, in ogni caso, eccedere nel quantum l’entità complessiva del profitto.
Ma non solo: la responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune.
In più, di fronte a un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente.
Più in particolare, perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi. Di diverso avviso la Procura generale del Palazzaccio che in udienza, al termine della sua requisitoria, ha chiesto al Collegio di legittimità di accogliere il ricorso dei manager.
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